LA MASSIMA:
“Non è condivisibile la prospettazione di parte attrice che intende essere rimessa in termini per le richieste istruttorie e, conseguentemente, ottenere la CTU d’ufficio nonostante sia incorso nelle decadenze per non aver usufruito dei termini concessi ex art. 183 cpc, motivando la richiesta mediante richiamo alle produzioni documentali allegate all’atto introduttivo, nonché alla disponibilità del mezzo da parte del Giudice, in primo luogo per la tardività del richiamo alle allegazioni istruttorie dell’atto di citazione, e poi perché la perizia di parte ha formato oggetto di puntuale contestazione da parte della convenuta, sia quanto alle conclusioni raggiunte che alle modalità di calcolo, onde era onere della parte attrice assumere iniziative, assertive ed istruttorie volte a contrastare gli assunti di controparte, per consentire ammissibilità e rilevanza della CTU”.
IL CASO
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Lanciano, Giudice Cesare D’Annunzio, con la sentenza n. 165 del 6 luglio 2020, resa al termine del giudizio promosso dal correntista nei confronti della Banca, finalizzato all’accertamento della sussistenza, con riferimento al conto corrente ed al finanziamento posti in essere, di costi e interessi di natura usuraria, nonché la violazione dell’art. 117 TUB, con conseguente accertamento dell’illegittimità degli addebiti operati dalla banca.
Le parti in causa, dopo aver chiesto la concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., co. 6, non ne usufruivano e pertanto il giudice, chiamato a decidere allo stato degli atti, riteneva che quest’ultimo non fornisse prova degli assunti che l’attore, onerato della prova, poneva a fondamento della domanda. Inoltre, il Giudicante rigettava la richiesta di parte attrice di essere rimesso in termini per le richieste istruttorie, anche al fine di vedersi concedere una CTU, non essendo la predetta richiesta né motivata né giustificata da circostanza valutabile ai sensi dell’art. 184 c.p.c..
La predetta richiesta di concessione della CTU veniva altresì respinta, sul presupposto che, una volta verificatasi la decadenza derivante dal mancato deposito delle memorie e per via di tale decadenza, non era possibile accedere all’argomento difensivo dell’attore, poiché la valutazione sull’ammissibilità e rilevanza del mezzo, pur se rimesso alla discrezionalità del giudice, e nella sua disponibilità, deve essere effettuato sulla scorta di quanto risulti dalla corretta delimitazione del thema decidendum e del thema probandum effettuato dai contendenti.
Nel caso di specie, ove il thema probandum non risulta essere stato tempestivamente delimitato dalle richieste delle parti, la CTU risulta inammissibile poiché la stessa, altrimenti, si rivelerebbe di fatto suppletiva delle carenze d’allegazione della parte attrice.
In ragione di tali rilievi, il Tribunale rigettava la domanda della correntista, condannandola altresì al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LE PRECLUSIONI ASSERTIVE MATURANO PRIMA DI QUELLE ISTRUTTORIE
SONO INAMMISSIBILI LE RICHIESE PROBATORIE RELATIVE A FATTI PRIMARI DEDOTTI PER LA PRIMA VOLTA NELLA MEMORIA EX ART. 183 COMMA VI SECONDO TERMINE
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Unico dott. Gianluigi Morlini | 14.06.2012 | n.1134
L’ISTRUTTORE PUÒ INVITARE LE PARTI A PRECISARE LE CONCLUSIONI, SE LA CAUSA È MATURA PER LA DECISIONE
Sentenza | Cassazione civile, sez. terza, Pres. Vivaldi – Rel. Tatangelo | 11.03.2016 | n.4767
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