L’art. 5 D.Lgs n. 28/2010 dispone che il Giudice, nel caso in cui il procedimento non sia stato espletato assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
A nulla rileva la sospensione dei termini processuali disposta dalle disposizioni normative emesse per far fronte all’ attuale condizione di emergenza sanitaria (COVID-19), posto che alla scadenza della predetta sospensione è possibile presentare domanda per l’introduzione del procedimento di mediazione, ovvero richiedere la concessione di una proroga del termine stesso, nel rispetto del termine all’uopo concesso dal giudice. Laddove la parte onerata non provveda a tanto, la domanda deve essere dichiarata improcedibile.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Crotone, Giudice Daniela Lagani con la sentenza del 17 febbraio 2021.
Nella vicenda esaminata un mutuatario conveniva in giudizio la Banca denunciando l’illegittimità degli interessi applicati al contratto di mutuo, nonché l’invalidità della prestata fideiussione.
Si costituiva in giudizio l’Istituto di Credito convenuto, contestando la fondatezza della domanda ed eccependo la nullità dell’atto di citazione.
Il Giudice assegnava al mutuatario, ex art. 5 D.Lgs n. 28/2010, termine per l’esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, in quanto nella specie condizione di procedibilità della domanda.
La mediazione non veniva instaurata nel termine all’uopo concesso e solo successivamente l’attore chiedeva ulteriore termine per l’introduzione del relativo procedimento.
Sul punto il Tribunale ha rilevato che, posta la natura ordinatoria del termine di quindi giorni assegnato dal Giudice per il deposito della domanda di mediazione ai sensi dell’art. 5 sopra richiamato, nel caso di specie, la domanda di mediazione non era stata affatto presentata prima dell’udienza fissata, né parte attorea aveva chiesto, prima della scadenza del termine ordinatorio assegnato, alcuna proroga ai sensi dell’art. 154 cod. proc. civ..
Alcuna rilevanza può attribuirsi alla sospensione dei termini processuali disposta dalle disposizioni normative emesse per far fronte all’ attuale condizione di emergenza sanitaria da Covid-19, considerato che la predetta sospensione dei termini è cessata alla data del 12.05.2020, con la conseguenza che parte attorea avrebbe potuto, successivamente a tale data, nel rispetto del termine assegnato, presentare domanda per l’introduzione del procedimento di mediazione, ovvero richiedere la concessione di una proroga del termine stesso.
In ragione di tali rilievi il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità della domanda, con condanna dell’attore al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’IMPROCEDIBILITÀ VERIFICATASI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE NON PUÒ DI PER SÉ COMPORTARE LA CADUCAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO GIÀ EMESSO
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Antonio Costanzo | 18.09.2020 | n.1279
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: L’ECCEZIONE VA SOLLEVATA ENTRO LA SCADENZA PRECLUSIVA DELLA PRIMA UDIENZA
LA PROCEDURA NON SI PUÒ CONSIDERARE ESPLETATA SE EMERGE LA VOLONTÀ DI SOTTRARSI AL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE DELLA LITE INSORTA
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Giuseppe De Tullio | 14.01.2020 | n.64
MEDIAZIONE: OBBLIGATORIA LA PARTECIPAZIONE DELLA PARTE NEL PROCEDIMENTO
SE È ASSENTE O VI ASSISTE L’AVVOCATO SENZA PROCURA SOSTANZIALE, NON È SODDISFATTA LA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Germana Maffei | 13.01.2020 | n.66
OVE IL GIUDICE DI PRIMO GRADO NON ABBIA PROVVEDUTO AL RELATIVO RILIEVO D’UFFICIO, È PRECLUSO AL GIUDICE DI APPELLO RILEVARLA
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. III, Pres. Vivaldi – Rel. Scoditti | 13.12.2019 | n.32797
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