Con riguardo agli estratti conto, la norma di cui all’ art 119 TUB che prevede un implicito limite temporale, pari a dieci anni, per la conservazione della documentazione bancaria da parte degli istituti di credito, contiene il riferimento generico alla “documentazione inerente a singole operazioni” che è senz’altro applicabile anche agli estratti di conto corrente, che per l’appunto recano indicazione di tutte le movimentazioni relative ad un determinato rapporto.
Deve, pertanto, deve ritenersi infondata la pretesa volta ad ottenere la consegna da parte della banca degli estratti conto “ultradecennali”.
L’obbligo di consegna non può fondarsi sulla disposizione di cui all’ art 2220 c.c. in quanto, gli estratti conto non possono essere inclusi tra le scritture contabili che hanno efficacia di piena prova, in quanto consistono in mere attestazioni delle operazioni annotate in conto e dei movimenti a credito ed a debito che ne derivano, essendo sottoposti ad autonoma disciplina dettata dall’art. 1832 c.c. e dall’art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 che ne circoscrivono la valenza probatoria a determinate ipotesi subordinandola a specifici adempimenti.
In ogni caso, pur volendosi ricondurre gli estratti conto alla categoria delle scritture contabili, la disciplina di cui all’art. 119 T.U.B sarebbe comunque prevalente, in quanto volta a disciplinare in modo speciale i rapporti di conto corrente bancari.
È inammissibile una richiesta generica di consegna di documenti senza fornire alcuna indicazione sul rapporto contrattuale di riferimento e mettendo in dubbio la stessa esistenza degli stessi in quanto l’art.119 TUB richiede che l’interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l’individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Lagonegro, Giudice Maurizio Ferrara, con la sentenza n. 219 del 23 marzo 2021.
Nella vicenda esaminata una Banca proponeva opposizione avverso il decreto ottenuto in suo danno da un correntista con il quale le si ingiungeva la consegna degli estratti contro e dei “contratti eventualmente sottoscritti”, deducendo l’inesistenza dell’obbligo di conservazione della documentazione ultradecennale.
Si costituiva in giudizio il correntista, sostenendo che tale obbligo dovesse fondarsi sulla disposizione di cui all’ art 2220 cc, che impone l’obbligo di conservazione delle scritture contabili per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione e, più in generale, nell’obbligo di rendiconto previsto dall’art. 1713 c.c. a carico del mandatario.
Il Tribunale nel dirimere la controversia, ha preliminarmente richiamato la norma di cui all’ art 119 TUB – che prevede il limite di dieci anni per la conservazione della documentazione bancaria -chiarendo che il riferimento ivi contenuto alla “documentazione inerente a singole operazioni“, è senz’altro applicabile anche agli estratti di conto corrente, che per l’appunto recano indicazione di tutte le movimentazioni relative ad un determinato rapporto e che pertanto deve ritenersi infondata la pretesa della società opposta volta ad ottenere la consegna da parte della banca degli estratti conto “ultradecennali”.
Il Giudice ha altresì specificato che è escluso che tale diritto possa trovare fondamento in altre disposizioni normative, prima fra cui quella dettata dall’art. 2220 co 1 c.c. in quanto – come confermato da prevalente giurisprudenza di legittimità – gli estratti conto non possono essere inclusi tra le scritture contabili che hanno efficacia di piena prova, in quanto consistono in mere attestazioni delle operazioni annotate in conto e dei movimenti a credito ed a debito che ne derivano, ed essendo sottoposti ad autonoma disciplina dettata dall’art. 1832 c.c. e dall’art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993.
Sul punto, argomenta ancora il giudicante, l’. 50 T.U.B., nel prevedere che le banche possano chiedere il decreto ingiuntivo “anche in base all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata …” costituisce un evidente argomento a sostegno della non riconducibilità degli estratti conto alla categoria delle scritture contabili, perché altrimenti non avrebbe ragion d’essere il riferimento distinto ai due concetti fatto dal legislatore e l’attestazione di conformità richiesta.
In ogni caso, pur volendosi ricondurre gli estratti conto alla categoria delle scritture contabili, la disciplina di cui all’art. 119 T.U.B sarebbe comunque prevalente, in quanto volta a disciplinare in modo speciale i rapporti di conto corrente bancari.
Ed è proprio il principio di specialità, chiarisce infine il Tribunale, il motivo per il quale è da escludere che l’obbligo di consegna degli estratti conto antecedenti ai dieci anni possa trovare fondamento nell’obbligo di rendiconto previsto dall’art. 1713 c.c. a carico del mandatario, posto in ogni caso che il richiamo diretto alla regole del mandato contenuto nella norma di cui all’art. 1856 c.c. è limitato al regime di responsabilità, imponendo alla banca, nello svolgimento degli incarichi impartiti dal correntista, di adeguarsi al modello normativamente previsto della “diligenza del buon padre di famiglia” e non può ritenersi estesa al rapporto di conto corrente anche la disciplina delle obbligazioni che nascono dal contratto di mandato.
Parimenti inammissibile è stata giudicata la richiesta di consegna di “copia degli ulteriori contratti eventualmente sottoscritti durante il corso dei rapporti ” la quale, per la sua genericità ed indeterminatezza, è inammissibile sia, dal punto di vista processuale, con riguardo alla norma di cu all’art. 633 co 1 c.p.c., che fa espresso riferimento alla “consegna di una cosa mobile determinata”, sia, dal punto di vista sostanziale atteso che per l’applicazione dell’ art 119 TUB è necessario che l’interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l’individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte.
In ragione di tali rilievi, il Tribunale ha accolto l’opposizione promossa dalla Banca, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la correntista al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RICHIESTA EX ART. 119 TUB: LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NON PUÒ ESSERE ULTRADECENNALE
CONFERMATA LA LETTURA “RESTRITTIVA” DELLA NORMA
Ordinanza | Tribunale di Parma, Giudice Antonella Ioffredi | 12.01.2021 |
CONSEGNA DOCUMENTI: LO SMARRIMENTO CONFIGURA L’IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE
VIENE MENO L’OBBLIGAZIONE DI CONSEGNA DEI CONTRATTI DI CONTO CORRENTE EX ART. 119 TUB
Sentenza | Tribunale di Potenza, Giudice Alessia D’Alessandro | 10.12.2020 | n.979
VI È L’AZIONE TIPICA DEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
Ordinanza | Tribunale di Perugia, Giudice Ombretta Paini | 08.06.2020 |
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