L’attore, quando agisce per la ripetizione dell’indebito, è onerato dalla produzione documentale dei contratti di accensione dei conti correnti oggetto di causa, unitamente alle condizioni economiche degli stessi, nonché degli estratti conto, dalla loro accensione alla data di presentazione della domanda. Solo su tali basi, infatti, è possibile, in sede giudiziale, procedere alla verifica contabile di detti rapporti bancari ed alla valutazione della fondatezza o meno delle questioni giuridiche mediante CTU.
Al mancato assolvimento dell’onere probatorio cui è gravata ciascuna parte ex art. 2697 c.c., e all’inerzia della stessa, non può astrattamente sopperire l’istanza, formulata da parte attrice ex art. 210 c.p.c., di emanazione di ordine di esibizione di detta documentazione.
L’onere che incombe in capo al correntista non può mai ritenersi sufficientemente soddisfatto con il solo mero, generico ed indistinto richiamo ad una consulenza di parte, specie quando essa non è notificata, neppure per estratto, unitamente all’atto introduttivo.
In particolare, l’allegazione implicita compiuta tramite il generico rinvio con l’atto di citazione alla relazione tecnica di parte non notificata è inammissibile atteso che viola il diritto di difesa del convenuto e il principio della domanda, costituendo un mero atto seriale, vale a dire valevole per qualunque situazione e cliente.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Avellino, Giudice Maria Cristina Rizzi con la sentenza del 23 marzo 2021.
Nella vicenda esaminata un debitore ed il fideiussore convenivano in giudizio la Banca per ottenere l’accertamento della nullità e la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto a titolo di interessi passivi ultralegali non pattuiti oltre che anatocistici ed usurari.
Si costituiva in giudizio la Banca contestando l’avversa pretesa e chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale ha rilevato che nel caso di specie parte attrice non aveva assolto l’onere probatorio sulla stessa gravante mancando di produrre i contratti di conto corrente contestati, ma solo gli estratti conto, non fornendo alcuna prova delle paventate illegittimità e che, pertanto, non poteva in alcun modo procedersi all’esame delle doglianze formulate.
Alle stesse conclusioni il Giudice è pervenuto in riferimento alla denunciata usurarietà dei tassi applicati, posto che doveva ritenersi del tutto generica l’eccezione formulata stante la mancata indicazione né del tasso di interesse genetico né i costi da calcolare né, infine, l’asserito sforamento.
Ciò rilevato, il Tribunale ha chiarito che l’assenza del contratto e dei relativi estratti conto, non prodotti in tutto o in parte, non consente di accertare le pattuizioni intervenute tra le parti e l’andamento del rapporto ed il rispetto degli accordi stessi e che tale carenza documentale non può essere integrata con la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. con riferimento a documenti di cui la parte doveva avere la disponibilità già prima dell’introduzione del giudizio, potendo a tal fine rivolgere alla Banca richiesta ex art 119 TUB.
Il Giudice ha altresì specificato che l’onere che incombe in capo al correntista non può mai ritenersi sufficientemente soddisfatto con il solo mero, generico ed indistinto richiamo ad una consulenza di parte, specie quando essa non è notificata, neppure per estratto, unitamente all’atto introduttivo atteso che viola il diritto di difesa del convenuto e il principio della domanda, costituendo un mero atto seriale, vale a dire valevole per qualunque situazione e cliente.
In ragione di tali rilievi, il Tribunale si è pronunciato per il rigetto della domanda condannando gli attori alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
UNA SIFFATTA DOMANDA LEDE IL DIRITTO DI DIFESA DELLA BANCA, RISPETTO AL QUALE È IMPRESCINDIBILE LA CONOSCENZA, FIN DA PRINCIPIO, DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Arminio Salvatore Rabuano | 05.06.2020 | n.1130
INDEBITO: NULLA LA CITAZIONE INDETERMINATA CHE RINVIA GENERICAMENTE ALLA CONSULENZA DI PARTE
L’ALLEGAZIONE IMPLICITA VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA DEL CONVENUTO E IL PRINCIPIO DELLA DOMANDA
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Pietro Iovino | 31.01.2018 | n.20093
INAMMISSIBILE L’ALLEGAZIONE IMPLICITA TRAMITE IL RINVIO ALLA RELAZIONE TECNICA DI PARTE
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Enrico Caria | 06.04.2018 | n.999
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