Il divieto legislativo di usura può essere solo riferito al momento della pattuizione del tasso, e non anche al successivo momento del pagamento. E ciò non può che valere per ogni rapporto bancario e, pertanto, anche ai rapporti di conto corrente, essendo il Giudice comunque vincolato, nella valutazione dell’esistenza o meno dell’usura, all’interpretazione autentica degli artt. 644 cod. pen e 1815 c.c., come modificati dalla L. n. 108 del 1996.
Seppure tale principio trovare applicazione anche nei contratti di conto corrente, deve comunque tenersi in conto – nei contratti di conto corrente – della facoltà di variare le condizioni contrattuali, compreso il tasso di interesse, attribuita alla banca dall’art. 118 del T.U.B., il che impone di raffrontare il tasso degli interessi tempo per tempo applicati con quello oggetto dell’ultima variazione, essendo quest’ultimo il tasso “convenuto” ai sensi dell’art. 1 del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394.
A differenza del credito basato sul saldo di un conto corrente, per il quale è prescritto che la Banca opposta debba produrre la serie completa degli estratti conto al fine di provare il proprio credito, ai mutui deve invece applicarsi, anche a quelli bancari, la regola generale ex art. 2697 c.c. per cui parte opposta ha l’onere di provare la fonte del mutuo (ovvero la stipula del contratto) e l’avvenuta erogazione della somma, semplicemente allegando (senza dover dare conto delle effettive rate pagate e di quelle insolute) l’inadempimento del mutuatario, sul quale grava invece l’onere di dimostrare di avere correttamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di aver corrisposto le rate richieste in pagamento.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Cremona, Giudice Luigi Enrico Calabrò con la sentenza n. 104 del 22 marzo 2021.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’USURA GENETICA VA INVECE SPECIFICAMENTE ALLEGATA ED È CONFIGURABILE CON LE PATTUIZIONI MODIFICATIVE INTERVENUTE NEL CORSO DEL RAPPORTO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Andrea Palma | 03.01.2021 | n.11
USURA: RILEVA UNICAMENTE IL MOMENTO IN CUI GLI INTERESSI SONO CONVENUTI
NEGATA OGNI RILEVANZA ALLA CD. USURA SOPRAVVENUTA
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Paolo Siracusano | 21.03.2018 | n.528
USURA SOPRAVVENUTA: LA VALUTAZIONE DEL TASSO RILEVA SOLO AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE
LA PRETESA DEGLI INTERESSI DIVENUTI IN EXECUTIVIS USURARI NON DETERMINA LA VIOLAZIONE DEL CANONE DI BUONA FEDE
Sentenza | Tribunale di Ravenna, Giudice Alessandro Farolfi | 20.03.2018 | n.219
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