Non è possibile il ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio quando l’attore non abbia neppure chiaramente enucleato i contorni della propria domanda, rendendo impossibile la formulazione di un quesito che non sia del tutto generico, omnicomprensivo, e avulso dalla fattispecie; e si sia astenuto dal produrre quei documenti, che sono nella sua disponibilità, necessari per consentire al perito di dare corso al proprio mandato.
Per la stessa struttura del contratto di mutuo, il tasso moratorio e quello compensativo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale. Infatti, gli interessi corrispettivi si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). Il tasso di mora dunque sostituisce il tasso corrispettivo — con formula equivalente può dirsi che, con riguardo al debito scaduto, al tasso corrispettivo si aggiunge lo spread di mora — e pertanto i due tassi non possono sic et simpliciter sommarsi tra loro. Quest’elementare considerazione esclude dunque che il TEG contrattuale ai fini della verifica dell’usura possa corrispondere alla sommatoria dei tassi.
La manifesta pretestuosità dell’opposizione, fondata su mere asserzioni astratte, contraddette dalle pattuizioni contrattuali, o comunque non relazionate al rapporto concretamente in essere fra le parti giustifica la condanna ai sensi dell’art. 96, 3° comma c.p.c..
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torino, Giudice Marco Ciccarelli con la sentenza n. 3703 del 24 luglio 2019.
Nella vicenda esaminata una mutuataria proponeva opposizione al precetto notificatole dalla Banca lamentando l’inidoneità del mutuo ad considerato titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. in quanto non contenente pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e l’applicazione di tassi di interesse in violazione della normativa antiusura.
Si costituiva in giudizio la Banca contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Il Giudice ha rilevato in primis che la pretesa inidoneità dell’atto di mutuo a valere come titolo esecutivo risultava documentalmente smentita dalla dichiarazione della mutuataria “di aver ricevuto le predette somme, rilasciandone ampia e finale quietanza“.
In merito alle doglianze in punto d’usura, il Tribunale ha preliminarmente rilevato che le censure mosse erano formulate in termini assolutamente generici e indeterminati, posto che l’opponente si era limitata a richiamare alcuni principi normativi e alcune pronunce giurisprudenziali senza minimamente calarle nel concreto contesto contrattuale, non indicando neppure i tassi che sarebbero stati applicati dalla banca nè i trimestri nei quali tali tassi sarebbero superiori al tasso soglia e mancando altresì di produrre alcun documento dal quale cogliere lo svolgimento del rapporto, limitandosi a chiedere che venisse espletata una consulenza tecnico-contabile al fine di determinare l’esatto dare-avere tra le parti.
Il Giudice ha quindi specificato che laddove l’attore – come nel caso di specie – non abbia neppure chiaramente enucleato i contorni della propria domanda e si sia anche astenuto dal produrre i documenti necessari per l’espletamento del richiesto accertamento tecnico, alcuna CTU può essere disposta in quanto sarebbe impossibile sia formulare quesiti che non siano del tutto generici, omnicomprensivi, e avulsi dalla fattispecie, sia per il perito dar corso al proprio mandato.
In merito, infine, alla dedotta sommatoria dei tassi di interesse, il Tribunale ha evidenziato che tale ricostruzione è logicamente errata in quanto il tasso moratorio e quello compensativo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale, in quanto il tasso di mora sostituisce il tasso corrispettivo, cosicchè il mutuatario mai potrebbe essere chiamato a pagare un tasso di interesse periodale pari alla somma dei due. Tanto esclude dunque che il TEG contrattuale ai fini della verifica dell’usura possa corrispondere alla sommatoria dei tassi.
Il Giudice ha quindi rigettato l’opposizione ritenendo sussistenti i presupposti per condannare l’attrice, oltre che alla rifusione delle spese di lite in favore della Banca, al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 96, 3° comma c.p.c., in considerazione della manifesta pretestuosità dell’opposizione, fondata su mere asserzioni astratte, contraddette dalle pattuizioni contrattuali o comunque non relazionate al rapporto concretamente in essere fra le parti.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL CASO DELLA DOMANDA DI RICOMPENSA EX ART.930 CC PER RITROVAMENTO DENARO VIRTUALE NON CONTABILIZZATO IN BILANCIO CONSOLIDATO BANCA PER €353 MILIARDI
Ordinanza | Cassazione civile, sez. VI, Pres.Scotti – Rel. Nazzicone | 04.03.2021 | n.6069
C’È ABUSO DEL DIRITTO QUANDO IL GRAVAME HA FINI PURAMENTE DILATORI
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice Massimo Canosa | 07.05.2019 | n.120
L’ENUNCIAZIONE DI PRINCIPI SENZA ALCUN RIFERIMENTO AL CASO CONCRETO INTEGRA I PRESUPPOSTI DELLA COLPA GRAVE
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Luciano Ambrosoli | 31.01.2019 | n.262
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno