L’azione monitoria avviata contemporaneamente contro più soggetti condebitori solidali, seppur mediante un unico atto, instaura una serie di procedimenti che restano distinti tra loro, con la conseguenza che il condebitore nei confronti del quale il termine dell’opposizione sia scaduto non potrà avvalersi del termine, eventualmente più lungo, relativo alla posizione di altro condebitore solidale.
Questo il principio espresso dalla Corte di Appello di Ancona, Giudice Relatore Avv. Rodolfo Giugni, Presidente Dott. Gianmichele Marcelli, con la sentenza resa in data 16.02.2021.
Nella fattispecie in esame, una Srl, Tizio, una Spa, Caia, Sempronio e Mevio, con atto di citazione proponevano impugnazione avverso la sentenza con la quale, per la sola Caia, era stata rigettata la proposta opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca, mentre per gli altri opponenti era stata dichiarata inammissibile.
Si costituiva in giudizio la Banca chiedendo il rigetto dell’impugnazione con conferma della sentenza appellata.
Interveniva in giudizio la Srl x, cessionaria del credito originariamente azionato in giudizio dalla Banca.
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti attaccavano la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiarava l’inammissibilità, per decorso del termine, dell’opposizione al decreto ingiuntivo, con esclusione della sola Caia, nei cui confronti l’opposizione è stata riconosciuta tempestiva. Gli appellanti deducono che il decreto ingiuntivo opposto era unico e come tale rivolto ad un unico centro di imputazione di interessi, costituito dal complesso dei debitori nella sua unitarietà. Dunque, secondo gli appellanti, l’unico termine per l’impugnazione decorreva dall’ultima notificazione eseguita, quella nei confronti di Caia.
In realtà, quando l’intimazione di pagamento è diretta a più condebitori solidali, ai fini della verifica della tempestività dell’opposizione, occorrerà considerare la data di notifica del decreto ingiuntivo nei confronti di ognuno dei condebitori, anche se l’intimazione è contenuta in un atto unico (cfr Cass. n. 7881/2003; Cass. n. 11867/2008). L’applicazione di questo principio non comporta l’instaurarsi di tanti giudizi di opposizione quanti sono i debitori solidali, l’opposizione potrà essere cumulativa ma bisognerà comunque far riferimento al termine di opposizione valido per ogni singolo opponente.
Per tali motivi, la Corte di Appello di Ancona rigettava il motivo di appello in esame e scrutinava gli ulteriori motivi di appello solo in riferimento della posizione dell’appellante Caia.
Infine, l’appello proposto da Caia veniva rigettato e gli appellanti, in solido tra loro, venivano condannati alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON HA ALCUN RILIEVO LA DIVERSA DATA DI PERFEZIONAMENTO NEI CONFRONTI DI ALTRO INGIUNTO
Sentenza | Tribunale di Roma, Dott.ssa Giovanna Schipani | 16.05.2018 | n.9962
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