“Va altresì disposta ai sensi dell’art. 7 L.F. la trasmissione di copia del presente provvedimento al P.M. in sede, perché valuti se chiedere il fallimento della società attrice, debitrice fin dal 2014 di una somma superiore ad €. 100.000,00, che da allora non ha effettuato alcun pagamento, e che quindi appare chiaramente insolvente. PQM Dispone la trasmissione al P.M. in sede del presente provvedimento ex art. 7 L.F., perché valuti se chiedere il fallimento della società attrice, e manda la cancelleria per gli adempimenti.”
Così, testualmente, si è espresso il Tribunale di Lucca, Giudice Giacomo Lucente con la sentenza n. 545 del 28 maggio 2021 resa a definizione di un’opposizione a precetto ex art. 615 cpc promossa da una società, debitrice di una Banca di un importo superiore ad €100.000,00 in virtù di contratto di mutuo fondiario.
Il Giudice, nel respingere integralmente le doglianze di parte opponente, ha altresì provveduto a segnalare l’insolvenza della società attrice al PM– la quale risultava debitrice della Banca sin dal 2014, senza aver effettuato alcun pagamento – in virtù della facoltà riconosciutagli ex art. 7 L. Fall.
IL CONTESTO NORMATIVO
ART. 7 LEGGE FALLIMENTARE – INIZIATIVA DEL PUBBLICO MINISTERO |
Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell’articolo 6: |
1) quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore; |
2) quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile. |
Come noto, il d.lgs. n. 5/2006 ha modificato l’art. 6 L.Fall ed abrogato l’art. 8 L. Fall. così sopprimendo l’iniziativa ufficiosa per la dichiarazione di fallimento.
La vigente disciplina, dunque, prevede che il fallimento sia dichiarato su istanza, oltre che del debitore e di uno o più creditori, anche del PM, laddove l’insolvenza emerga o nel corso di un procedimento penale, oppure risulti dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.
Il potere attribuito al Giudice dal citato art.7 L. Fall sostituisce, ed in un certo senso amplia, quello di cui all’art. 8 della precedente normativa fallimentare secondo cui “Se nel corso di un giudizio civile risulta l’insolvenza di un imprenditore che sia parte nel giudizio, il giudice ne riferisce al tribunale competente per la dichiarazione del fallimento.”.
In base all’abrogata norma, sul giudice civile che avesse rilevato l’insolvenza di un imprenditore, che fosse parte in un giudizio, incombeva l’obbligo di riferire tale situazione al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento.
Con la novella del 2006, invece, da un lato viene meno l’obbligo del giudice civile a riferire in merito all’insolvenza e dall’altro si estende la facoltà di operare la predetta segnalazione, non prevedendosi più che l’insolvenza riguardi necessariamente una delle parti convenute nel processo, ben potendo la stessa essere rilevata –ad esempio – nell’ambito di un giudizio nei confronti del fideiussore.
Giurisprudenza maggioritaria ritiene inoltre che il termine “procedimento civile” vada inteso con una valenza più ampia rispetto a quella data al precedente “giudizio civile” dell’abrogato art. 8 L. Fall., potendosi ben procedere alla segnalazione nell’ambito dei procedimenti speciali, come i procedimenti monitori o di sfratto per morosità, e quelli esecutivi.
La nuova normativa ben bilancia lo scompenso creato dalla soppressione del fallimento d’ufficio, attribuendo la facoltà al tribunale fallimentare che venga a conoscenza dell’esistenza dello stato di decozione di un imprenditore commerciale, di segnalare l’insolvenza al pubblico ministero, in modo tale che questi si attivi e, dal momento che è legittimato dall’art. 6 L. Fall. a farlo, presenti l’istanza per la dichiarazione di fallimento.
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