Non sussiste alcuna disposizione di legge che onera il creditore procedente di procedere al deposito dell’istanza di vendita solo in seguito alla trascrizione del pignoramento a pena di improcedibilità dell’esecuzione, infatti l’art. 557, comma 3 c.p.c. pone come unico onere a carico del creditore procedente, a pena di estinzione, il deposito della nota di iscrizione a ruolo, del titolo, del precetto e del pignoramento entro 15 giorni dalla consegna del pignoramento e non ricollega invece alcuna conseguenza giuridica al mancato deposito tempestivo della nota di trascrizione.
Va considerato peraltro che ai sensi dell’art. 497 c.p.c. l’istanza di vendita va depositata entro 45 giorni dal pignoramento e che tradizionalmente la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che detto termine decorra dalla notificazione del pignoramento.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Tivoli, Giudice Valerio Medaglia con l’ordinanza del 1 aprile 2021.
Nella vicenda esaminata, nell’ambito di un’esecuzione immobiliare, il debitore chiedeva di dichiararsi l’improcedibilità dell’esecuzione in ragione del fatto che la trascrizione del pignoramento era avvenuta dopo il deposito dell’istanza di vendita, argomentando che il perfezionamento del pignoramento si determina solo con la trascrizione dllo stesso e che l’istanza di vendita è da compiersi necessariamente in momento successivo.
La Banca contestava l’istanza di parte esecutata, chiedendone il rigetto.
Il Giudice ha specificato che non sussiste alcuna disposizione di legge che onera il creditore procedente di provvedere al deposito dell’istanza di vendita solo in seguito alla trascrizione del pignoramento a pena di improcedibilità dell’esecuzione.
L’art. 557, comma 3 c.p.c., infatti pone, a pena di estinzione, come unico onere a carico del creditore procedente, il deposito della nota di iscrizione a ruolo, del titolo, del precetto e del pignoramento entro 15 giorni dalla consegna del pignoramento ma non ricollega alcuna conseguenza giuridica al mancato deposito tempestivo della nota di trascrizione.
Peraltro, considera ancora il Giudice, ai sensi dell’art. 497 c.p.c. l’istanza di vendita va depositata entro 45 giorni dal pignoramento, termine che come affermato da costante giurisprudenza di legittimità, decorre dalla notificazione del pignoramento.
In ragione di tali rilievi il Tribunale ha rigettato l’istanza formulata dall’esecutato, fissando successiva udienza per il prosieguo della procedura.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL TERMINE È ORDINATORIO E NON PERENTORIO
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Monica Cacace | 31.10.2019
NOTA DI TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO: IL TERMINE PER IL DEPOSITO EX ART. 557 CPC È ORDINATORIO
LA SANZIONE DELL’INEFFICACIA È DETTATA ESCLUSIVAMENTE CON RIGUARDO ALL’OMESSO O TARDIVO DEPOSITO DI PIGNORAMENTO, TITOLO ESECUTIVO E PRECETTO
Ordinanza | Tribunale di Bari, Giudice Laura Fazio | 01.07.2019
IL MOMENTO FINALE È FISSATO NELLA DATA DI DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE IPOCATASTALE
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Alessandro Paone | 19.06.2019 | n.450
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