Procedimento patrocinato dall’Avv. M.P.Melia e dal ctp dott.ssa Silvana Mascellaro dello Studio Mascellaro Fanelli, autrice del commento
Nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato per ripianare pregresse passività, tale finalità non può considerarsi ex se sufficiente a rendere nulla o illegittima la causa del contratto di finanziamento in quanto il contratto di mutuo è tipico e oltremodo comunemente utilizzato dalle banche per finalità proprie di essa, tra cui, rilevata la natura finanziaria del contratto (rectius: di prestito), l’autofinanziamento del rapporto di credito-debito pregresso, al fine di concedere al cliente debitore (in conseguenza di un precedente contratto) le sostanze necessarie all’adempimento.
È legittima la clausola contrattuale che richiama l’Euribor, atteso che l’oggetto del contratto di mutuo è determinabile anche quando nel documento contrattuale le parti indicano criteri certi ed oggettivi che consentono la concreta quantificazione del tasso d’interesse, ancorché ciò avvenga per “relationem”, mediante il richiamo ad elementi estranei al documento ed anche se tali elementi sono destinati a variare nel corso del tempo, con conseguente modifica del tasso applicabile.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Sciacca, Giudice Anna Sandra Bandini con la sentenza n. 150 del 16 aprile 2021 con cui si è pronunciato sul presunto nesso causale tra un finanziamento ed il saldo di conto corrente e validità del mutuo erogato per ripianare pregresse passività; sulla determinatezza e determinabilità del tasso Euribor; sulla indeterminatezza, anatocismo e differenza tra ammortamento francese e Italiano.
Il Tribunale ha precisato, tra l’altro, tre profili particolarmente interessanti in materia di: a) presunto nesso causale tra un finanziamento ed il saldo di conto corrente e validità del mutuo erogato per ripianare pregresse passività; b) sulla determinatezza e determinabilità del tasso Euribor; c) sulla indeterminatezza, anatocismo e differenza tra ammortamento francese e Italiano.
Non vi è alcuna nullità o illegittimita della causa del contratto di finanziamento, nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato per ripianare pregresse passività. Il Tribunale di Sciacca si è espresso con chiarezza sul collegamento negoziale e precisamente in merito alla presunta nullità ex art. 1325 n.4, 1344, 1418 c.c., di un finanziamento concesso dalla Banca, perché ritenuto dal correntista-mutuatario essere stato stipulato per ripianare l’apparente esposizione debitoria del contratto di conto corrente e dunque illecito e/o nullo e/o inefficace.
In assoluta coerenza con il quadro normativo e giurisprudenziale, il Tribunale precisa che è determinabile, l’oggetto del contratto di mutuo, quando nel documento contrattuale le parti indicano criteri certi ed oggettivi che consentono la concreta quantificazione del tasso d’interesse, ancorché ciò avvenga per “relationem”, mediante il richiamo ad elementi estranei al documento (Cass. sez. I, 12 novembre 1987, n. 8335) ed anche se tali elementi sono destinati a variare nel corso del tempo, con conseguente modifica del tasso applicabile (Tribunale di Udine, Sentenza 16/09/2013).
Il Tribunale siciliano assume posizione chiara in merito alla presunta indeterminatezza del tasso Euribor, precisando che essa -come eccepito- risiederebbe nella esistenza di accordi tra le banche interessate diretti ad influenzare la determinazione del tasso attraverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito”. Di tali accordi non è stata offerta prova e né essa è acquisibile da una Ctu. Pertanto non vi può essere alcuna indeterminatezza del Tasso Euribor e la eccepita nullità resta inaccoglibile.
Altro punto di rilievo della sentenza è la presa di posizione in merito alla eccezione del mutuatario di nullità del tasso ultralegale ed applicazione del tasso legale per indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese, perché strutturato con interesse composto, rispetto a quello con metodo italiano. Lapidario il magistrato nel precisare che non si genera alcun illegittimo interesse anatocistico nell’ammortamento alla francese, in quanto l’interesse composto che lo regola va inteso nel senso che la rata è composta da quota capitale e quota interessi, e non nel senso che gli interessi si calcolano sugli interessi.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO: VALIDA LA CLAUSOLA CON DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI TRAMITE INDICE EURIBOR
LEGITTIMO IL RINVIO AD UN SISTEMA DI RILEVAZIONE ESTERNO
Ordinanza | Tribunale di Salerno, Dott. Giorgio Jachia | 21.05.2017 |
MUTUO: HA CAUSA LECITA IL CONTRATTO UTILIZZATO DALLA BANCA PER RIPIANARE L’ESPOSIZIONE DEBITORIA
LA CONCESSIONE DI UNA DILAZIONE DI PAGAMENTO PER UN CREDITO IMMEDIATAMENTE ESIGIBILE COSTITUISCE UNO SCAMBIO ECONOMICO MERITEVOLE DI TUTELA GIURIDICA
Sentenza | Tribunale di Venezia, Giudice Alessandra Ramon | 13.03.2019 | n.504
MUTUO: VALIDO ANCHE SE CONCESSO PER RIPIANARE L’ESPOSIZIONE DEBITORIA
LA CONCESSIONE DI UNA DILAZIONE DI PAGAMENTO PER UN CREDITO ESIGILE È MERITEVOLE DI TUTELA
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott. Ciro Caccaviello | 23.09.2014 |
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