È onere di chi deduce la nullità del contratto di fideiussione per conformità al sanzionato schema ABI e, quindi, per contrarietà alla normativa antitrust produrre in giudizio sia il citato schema ABI sia l’accertamento effettuato dalla Banca d’Italia, il cui contenuto, stante la natura amministrativa del provvedimento, non può essere conosciuto dal giudice sulla base del principio iura novit curia.
La prova dell’intesa anticoncorrenziale e dell’applicazione uniforme delle clausole oggetto dell’intesa non determina la invalidità “ex se” del negozio fideiussorio, ma costituisce uno dei presupposti per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla perdita di chance di stipulare un contratto a condizioni più favorevoli. Infatti, si evidenzia che i singoli negozi di fideiussione non possono essere considerati accordi anticoncorrenziali ai sensi dell’art. 2 L. 287/1990, in quanto si pongono a valle dell’intesa anticoncorrenziale, costituita unicamente dalla delibera ABI di approvazione dello schema contrattuale, e sono diretti a perseguire e a realizzare scopi differenti rispetto a quelli di impedire o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante. Le pattuizioni contrattuali di contenuto conforme a quelle predisposte dall’ABI non sono quindi direttamente in contrasto con la norma imperativa prevista dall’art. 2 L. 287/1990. Orbene, l’ipotesi dell’inefficacia del singolo contratto derivante dalla nullità dell’intesa anticoncorrenziale, sebbene non sia specificamente prevista da alcuna disposizione normativa, sussiste nel caso in cui sia dimostrato che l’inserimento delle clausole anticoncorrenziali nel singolo contratto fideiussorio costituisca l’adempimento dell’obbligazione originata dall’intesa stessa. Se fosse raggiunta tale prova la stipulazione del singolo contratto fideiussorio avrebbe una causa solutoria di una obbligazione nulla e, quindi, sarebbe a sua volta nulla per mancanza di causa. Tale difficilmente può essere fornita posto che i predetti negozi non sembrano realizzare una fattispecie di negozio complesso, caratterizzato da un’unica causa, ovvero una fattispecie di collegamento negoziale pluricausale, nella quale l’intesa anticoncorrenziale e il singolo contratto siano diretti alla realizzazione di un’operazione unitaria animata dalla comune volontà di tutti i partecipanti.
Invero, i contratti stipulati tra gli istituti bancari ed i clienti originano dall’autonomia privata dei contraenti, sono espressione della libertà individuale di regolare liberamente i propri interessi nel rispetto dei limiti previsti dall’ordinamento giuridico, hanno una propria “causa concreta”, che si esaurisce nella realizzazione del fine tipico dell’atto concluso, ed i clienti sono privi della rappresentazione e della volontà di partecipare al progetto anticoncorrenziale.
Anche nell’ipotesi in cui si dovessero ritenere nulle le predette clausole, l’inefficacia delle singole pattuizioni, in applicazione del principio generale di conservazione del contratto, non determina la nullità dell’intero negozio fideiussorio.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro con la sentenza n. 421 dell’8 ottobre 2020.
Nella vicenda esaminata la Curatela dell’Eredità Giacente di un fideiussore proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto in suo danno da una banca, deducendo la nullità dell’obbligazione fideiussoria per l’inserimento nel testo contrattuale di alcune clausole di contenuto conforme a quelle predisposte dall’ABI, e come tali, in violazione della disciplina antitrust.
Si costituiva la Banca la quale contestava le avverse pretese, chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Il Tribunale sul punto ha specificato che grava sull’opponente provare l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale e dell’applicazione uniforme delle clausole oggetto dell’intesa è che è suo specifico onere produrre in giudizio il citato schema ABI e l’accertamento effettuato dalla Banca d’Italia, il cui contenuto, stante la natura amministrativa del provvedimento, non può essere conosciuto dal giudice sulla base del principio iura novit curia; in mancanza di tali produzioni, pertanto, non può essere vagliata la sussistenza dell’intesa anticoncorrenziale e l’identità tra le clausole di cui al negozio fideiussorio contestato e quelle di cui al modello ABI.
Il Giudice ha altresì chiarito che la prova dell’intesa anticoncorrenziale e dell’applicazione uniforme delle clausole oggetto dell’intesa non determina la invalidità “ex se” del negozio fideiussorio, in quanto le pattuizioni contrattuali di contenuto conforme a quelle predisposte dall’ABI non sono intrinsecamente in contrasto con la norma imperativa prevista dall’art. 2 L. 287/1990 ed i singoli negozi sono diretti a perseguire e a realizzare scopi differenti rispetto a quelli, censurati, di impedire o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.
Da tanto discende che l’inefficacia del singolo contratto potrebbe rilevarsi solo nel caso in cui sia dimostrato che l’inserimento delle clausole anticoncorrenziali nel singolo contratto fideiussorio costituisca l’adempimento dell’obbligazione originata dall’intesa stessa; in tal caso, infatti, il singolo contratto avrebbe una causa solutoria di una obbligazione nulla e, quindi, sarebbe a sua volta nullo per mancanza di causa.
Infine, osserva il Tribunale, anche nell’ipotesi in cui si dovessero ritenere nulle le clausole conformi allo schema ABI, in applicazione del principio generale di conservazione del contratto, l’inefficacia delle singole pattuizioni non potrebbe comunque determinare la nullità dell’intero negozio fideiussorio se non nel caso in cui si dimostri chele parti negoziali non avrebbero concluso l’accordo nell’ipotesi in cui fossero stati consapevoli della nullità delle clausole, o che le stesse abbiano ad oggetto elementi essenziali del contratto ovvero che abbiano un rapporto di interdipendenza con altre pattuizioni tale per cui non sia possibile considerare le une senza le altre.
In ragione di tali rilievi, il Tribunale ha rigettato l’opposizione con condanna di parte opponente alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL SUPREMO COLLEGIO DOVRÀ PRONUNCIARSI SULL’AMMISSIBILITÀ DI UN’AZIONE DI NULLITÀ E DEFINIRNE LA NATURA
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. I civile, Pres. De Chiara – Rel. Mercolino | 30.04.2021 | n.11486
LA NULLITÀ DELLE SINGOLE CLAUSOLE NON POTREBBE COMUNQUE COMPORTARE L’INVALIDITÀ DELL’INTERO CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Filomena De Sanzo | 02.03.2021 | n.524
LA NULLITÀ È RELATIVA SOLO ALLE SINGOLE PATTUIZIONI E NON ALL’INTERO CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Gianluigi Morlini | 04.03.2021 | n.268
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