In tema di poteri dei legali rappresentanti di una società di persone, al fine di verificare se il compimento di un atto da parte dell’amministratore rientri o meno tra quelli consentiti dall’art. 2298 c.c., è sufficiente accertare che l’atto compiuto rientri tra quelli indicati nell’oggetto sociale, senza necessità di un accertamento caso per caso della effettiva strumentalità di questo atto rispetto a tale oggetto, atteso che, nel bilanciamento tra la tutela degli interessi della società e quella dell’affidamento dei terzi, siffatta indagine, oltre a presentarsi estremamente difficoltosa per il terzo, introdurrebbe elementi di persistente incertezza circa l’efficacia dei singoli atti. Ne consegue che, a fronte di un’espressa previsione statutaria, che indichi nell’oggetto sociale la possibilità per il legale rappresentante del compimento di un determinato atto, non dovrà essere il terzo a dimostrare l’effettiva pertinenza dell’atto all’oggetto sociale, ma sarà onere della società provare, che, a prescindere dalla formale previsione, l’atto compiuto è estraneo all’oggetto sociale
Questi alcuni dei principi contenuti nella sentenza n 402 del 17 febbraio 2021 emessa dalla Corte di Appello Venezia, Pres. Cicognani, Rel. Napoli.
La decisione è stata emessa nell’ambito di una controversia ove gli appellanti avevano contestato la decisione di primo grado sul presupposto che il rilascio della fideiussione non era strumentale alla realizzazione dello scopo sociale della SOCIETÀ SNC in quanto le attività svolte dalla garante erano diverse da quelle dell’obbligata principale (SOCIETÀ DEBITRICE) ed in alcun modo collegate e/o connesse.
La Corte ha ribadito che “nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un’altra società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l’esistenza di un conflitto d’interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai sensi dell’art. 1394 cod. civ. ed ai fini dell’annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere da un’aprioristica considerazione della soggettiva coincidenza dei ruoli di amministratore delle due società, ma dev’essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d’incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore, e della riconoscibilità della stessa da parte dell’altro contraente.
Il conflitto di interessi di cui alla norma richiamata dagli appellanti postula un rapporto di incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli a sua volta rappresenti, rapporto che va riscontrato non in termini astratti ed ipotetici, ma con riferimento specifico al singolo atto, di modo che è ravvisabile esclusivamente rispetto al contratto le cui intrinseche caratteristiche consentano l’utile di un soggetto solo passando attraverso il sacrificio dell’altro.
Per tali ragioni la Corte ha rigettato l’appello osservando che gli appellanti non hanno assolto l’onere della prova sugli stessi incombenti, limitandosi a riproporre mere argomentazioni “di principio”, senza supportarle con riferimenti normativi.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
È SUFFICIENTE LA PREVISIONE DI “PRESTARE FIDEIUSSIONI ED OGNI ALTRO TIPO DI GARANZIA REALE O PERSONALE ANCHE A FAVORE DI TERZI”
Sentenza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Travaglino – Rel. Sestini | 08.07.2020 | n.14254
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