In merito alla pretesa alla consegna di documenti anteriore al decennio precedente la richiesta si deve considerare che il mancato reperimento della documentazione richiesta configura un’impossibilità della prestazione avente ad oggetto la consegna, dal momento che la limitazione entro il termine decennale prevista dall’art. 119 TUB corrisponde ad un principio generale (v. art. 2220 c.c.) e l’espresso riferimento alla documentazione contabile non può implicare, per i contratti, un obbligo di conservazione a tempo indefinito (o per un termine decorrente da un dies a quo indeterminato), non potendo tale obbligo fondarsi se non sulla disposizione appena citata.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di L’Aquila, Giudice Emanuele Petronio con la sentenza n. 140 del 24 febbraio 2021.
Con atto di citazione un cliente ha convenuto una Banca chiedendo l’accertamento dell’avvenuta illegittima applicazione di interessi anatocistici, ultralegali ed usurari, nonché di commissioni e in particolare di commissione di massimo scoperto, addebiti tutti non supportati da valide pattuizioni contrattuali scritte relativamente ad un rapporto che sarebbe sorto nel lontano 1999.
A supporto della domanda produceva estratti conto in forma non completa ove mancavano i periodi successivi al 31.12.2008 e non risultavano documentati i seguenti periodi: – Mese di settembre 2003; – Anni 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.
In corso di causa è stata accolta la richiesta di parte attrice volta a ottenere l’esibizione di tutta la documentazione contrattuale attinente al rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio, istanza a cui l’istituto di credito convenuto non ha dato ottemperanza in parte in quanto si trattava di documentazione anteriore al decennio e in parte sulla scorta della deduzione della circostanza che sulla società attrice incombevano precisi, propri ed esclusivi obblighi di conservazione ex art. 2214 e 2220 c.c. che escludevano la fondatezza della richiesta di ordine di esibizione.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che nei giudizi promossi dal cliente, quale correntista, grava senz’altro sulla parte attrice innanzitutto l’onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda, producendo non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
E stato poi ribadito che è principio fermo quello secondo cui l’esibizione a norma dell’art. 210 cod. proc. civ. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante e che deve essere formulata con la specifica indicazione dei documenti medesimi e la precisazione del contenuto degli stessi.
Anche il cliente ha il dovere, prima ancora che l’onere, di conservare la documentazione bancaria e, solo in caso di eccezionale allegazione di particolari eventi, avrebbe potuto richiedere, anteriormente al giudizio e, se necessario, con apposita domanda giudiziale, di ricostruire la propria per mezzo di quella conservata dalla Banca.
Alla luce di tali argomentazioni, il giudice ha rigettato la domanda con condanna al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONSEGNA EX ART 119 TUB: NON PUÒ ESSERE RIFERITA A DOCUMENTAZIONE ULTRADECENNALE
È IN OGNI CASO INAMMISSIBILE UNA RICHIESTA GENERICA SENZA CHE SIA FORNITA ALCUNA INDICAZIONE SUL RAPPORTO CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO
Sentenza | Tribunale di Lagonegro, Giudice Maurizio Ferrara | 23.03.2021 | n.219
RICHIESTA EX ART. 119 TUB: la documentazione richiesta non può essere ultradecennale
Confermata la lettura “restrittiva” della norma
Ordinanza | Tribunale di Parma, Giudice Antonella Ioffredi | 12.01.2021
CONTRATTI BANCARI: la banca ha obbligo di conservazione fino a dieci anni dalla stipulazione
Il cliente risulta già ampiamente tutelato dalla possibilità di pretendere la consegna di una copia
Sentenza | Tribunale di Chieti, Sez. dist. Ortona, Giudice Francesco Grassi | 28.12.2020 | n.179
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