“Stante la previsione di operatività della sospensione per un periodo predeterminato ex lege (sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione) e le finalità cui mira la disposizione, non si ritiene per contro applicabile il disposto dell’art. 627 cod. proc. civ., sicché la procedura esecutiva è destinata a riprendere il suo corso senza un ulteriore atto di impulso dell’interessato“.
“Dispone che il delegato proceda con le operazioni di vendita e con le ulteriori attività delegate”.
Questa è la circolare del Tribunale di Macerata, G.E. dott. Enrico Pannaggi e Dott. Jonata Tellarini del 30 giugno 2021, con la quale è stata dichiarata l’inapplicabilità dell’obbligo di riassunzione entro il termine massimo di sei mesi previsto dall’art. 627 c.p.c., con la conseguenza che tutte le procedure esecutive ancora sospese riprenderanno il loro corso senza alcun ulteriore atto di impulso alle attività da parte del creditore interessato.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SI ORDINA AI DELEGATI DI DARE IMPULSO ALLE PROPRIE ATTIVITÀ COSÌ COME AUTORIZZATE DAL GIUDICE
Circolare | Tribunale di Cassino, G.E. Lorenzo Sandulli | 30.06.2021 |
INCOSTITUZIONALITÀ PROROGA SOSPENSIONE EX ART. 54 TER: LE PROCEDURE ESECUTIVE RIPRENDONO D’UFFICIO
ANCHE IN MANCANZA DI UNA APPOSITA ISTANZA DI RIASSUNZIONE, NESSUN ONERE A CARICO DEL CREDITORE
Circolare | Tribunale di Velletri G.E. Enrico Colognesi | 28.06.2021 |
L’EFFICACIA DELLA SOSPENSIONE È CESSATA AL 31 DICEMBRE 2020: IL CREDITORE HA L’ONERE DI RIASSUMERE?
Altro | Tribunale di Roma, Circolare | 24.06.2021 |
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