Segnalato dall’Avv. Ettore Rodriquenz e dal consulente tecnico dott.ssa Silvana Mascellaro.
La erogazione della somma menzionata nella quietanza inserita nella stipula di un contratto di mutuo intervenuto fra le parti impedisce che il medesimo contratto possa essere configurato come una mera operazione contabile di modifica di elementi accessori della obbligazione originaria; ciò preclude, in sede di giudizio di opposizione a precetto, una regressione delle verifiche contabili alla fase anteriore alla sottoscrizione di detto contratto.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Trapani, Giudice Arianna Lo Vasco con la sentenza n.312 del 07 aprile 2021.
Tale decisione è stata assunta in un giudizio di opposizione a precetto relativo ad un mutuo nel quale il debitore aveva dedotto la nullità sul presupposto che il finanziamento era finalizzato a ripianare una pregressa esposizione debitoria.
Il debitore aveva altresì contestato il finanziamento in quanto illegittimo poiché erano state applicate svariate competenze illegittime ed era stata ipotizzata una possibile mancata rispondenza della enunciazione riassuntiva del TAE rispetto al TAN.
Il Magistrato trapanese ha reso un chiarimento in merito alla indeterminatezza ed alla indeterminabilità, richiamando l’art. 1346 cc., precisando che l’eventuale inesattezza informativa rispetto a tale dato sintetico, a fronte di una formale indicazione per iscritto degli oneri di provenienza unilaterale dalla banca sia idonea a refluire (in astratto, ed ammesso che fosse stata perspicuamente allegata la concreta rilevanza del prospettato scostamento) sul piano delle regole di condotta, ma non su quelle di validità.
Alla luce di tale motivazioni, l’opposizione è stata respinta con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO FONDIARIO: VALIDO AL FINE DI RIPIANARE PREGRESSA ESPOSIZIONE DEBITORIA
NON È UN MUTUO DI SCOPO: LECITO PER RIPIANARE I DEBITI DEL MUTUATARIO
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro – Rel. Santilli | 09.06.2020 | n.158
NON OCCORRE L’ESTRATTO CONTO CORRENTE SUL QUALE È STATA ACCREDITATA LA PROVVISTA
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. I civ., Pres. Didone – Rel. Ferro | 06.11.2019 | n.28526
MUTUO: HA CAUSA LECITA IL CONTRATTO UTILIZZATO DALLA BANCA PER RIPIANARE L’ESPOSIZIONE DEBITORIA
LA CONCESSIONE DI UNA DILAZIONE DI PAGAMENTO PER UN CREDITO IMMEDIATAMENTE ESIGIBILE COSTITUISCE UNO SCAMBIO ECONOMICO MERITEVOLE DI TUTELA GIURIDICA
Sentenza | Tribunale di Venezia, Giudice Alessandra Ramon | 13.03.2019 | n.504
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