Segnalato dall’avv. Sergio Giangreco del Foro di Reggio Calabria
In tema di indebito bancario e relativa eccezione di prescrizione promossa dalla Banca, deve rilevarsi che, per le rimesse solutorie, il dies a quo non è rappresentato dalla data di chiusura dei conti bensì dai singoli pagamenti avvenuti nel corso dei rapporti, tali dovendosi considerare quelli avvenuti oltre i limiti del fido accordato; in assenza di un contratto di affidamento tutte le rimesse su scoperto di conto si devono presumere solutorie.
Nell’ordinamento non vi è spazio per la figura del “fido di fatto”, ossia di un fido ricavabile sulla base degli estratti conto e di una serie di indici da cui desumere che l’istituto di credito, pur non formalizzando un contratto scritto, abbia di fatto, con comportamenti concludenti, concesso un fido sul conto al cliente. Invero, il contratto di affidamento ha un requisito di forma prescritto a pena di nullità, che se non rispettato non consente di attingere aliunde alla prova della sua esistenza. Ciò significa che il cliente non può invocare l’esistenza di un extrafido di fatto, rectius di un fido maggiore di quello risultante contrattualmente, se non fornendone la prova scritta.
Quanto alla metodologia di ricostruzione contabile da adottare in sede di CTU, la valutazione della prescrizione va compiuta scomputando le singole rimesse prescritte sul saldo banca e non sul saldo ricalcolato.
Viceversa, si sovvertirebbe la regola che sta alla base della prescrizione, ossia il rendere irripetibili delle somme, a prescindere dalla fondatezza o meno della pretesa restitutoria, decorso un certo lasso temporale dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (nel caso di specie dai singoli pagamenti), e ciò a garanzia della certezza del diritto, principio fondante l’istituto della prescrizione.
In tema di usura, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Reggio Calabria, Giudice Elena Manuela Aurora Luppino con la sentenza n. 1183 del 01.09.2021.
È accaduto che una società correntista, unitamente ai fideiussori, conveniva in giudizio la Banca chiedendo, da un lato, di accertare l’inesistenza di un credito in capo a quest’ultima e l’esistenza al contrario di un proprio credito e, dall’altro, la restituzione delle somme illegittimamente versate per l’applicazione sui rapporti di conto ordinario e conto anticipi di anatocismo e interessi oltre la soglia di cui alla legge n. 108/1996.
Parte attrice formulava altresì richiesta di risarcimento danni, contestando anche la validità delle garanzie fideiussorie dei garanti della società.
Il Tribunale, rigettando le domande attoree, ha preliminarmente riconosciuto fondata l’eccezione di prescrizione formulata dalla banca, ribadendo il principio per cui devono ritenersi prescritte tutte le rimesse eccedenti i limiti di fido temporalmente concessi, anteriori ai dieci anni precedenti al primo atto interruttivo (nel caso di specie, incontro di mediazione), in quanto la banca aveva fornito ampia prova scritta degli affidamenti di volta in volta concessi ai vari rapporti oggetto di causa.
Il Giudice ha altresì escluso – e tale aspetto della sentenza è particolarmente rilevante, alla luce della giurisprudenza ondivaga sul punto – l’esistenza di un “extrafido di fatto” che, a dire dell’attrice, avrebbe escluso la possibilità di qualificare le rimesse come, in ogni caso, ripristinatorie.
Il Tribunale ha ribadito, citando l’orientamento di Cass.n. 27705/2018, nonché la pronuncia della Corte d’Appello di Venezia del 19/06/2019 n. 2555, che l’onere della prova circa l’esistenza dell’affidamento grava sul cliente – attore in ripetizione – e che nell’ordinamento non è riconoscibile la figura giuridica del fido di fatto, in quanto tale rapporto richiede necessariamente la forma scritta ad substantiam prevista dall’art. 117 del TUB.
La suddetta pronuncia deve ritenersi considerevole di nota anche perché ha riconosciuto corretto il metodo di calcolo eseguito dal CTU nominato, che aveva scomputato le singole rimesse prescritte sul saldo banca e non sul saldo ricalcolato, ritenendo corretto valutare la prescrizione prima di effettuare il ricalcolo in cui vengono espunte le poste illegittime. Il Giudice ribadisce che, diversamente, si sovvertirebbe la regola che sta alla base della prescrizione, ossia di rendere irripetibili delle somme, a prescindere dalla fondatezza o meno della pretesa restitutoria, decorso un certo lasso temporale dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Il Tribunale, in conformità alla prevalente giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto poi infondata la richiesta di nullità dei contratti sulla base del fatto che mancava la firma della banca, confermando la validità del contratto c.d. monofirma (sottoscritto solo dal cliente).
Infine, in merito all’asserita sussistenza di un’ipotesi di usura sopravvenuta, il Tribunale ha ribadito che nei contratti di mutuo o di conto corrente, allorché il tasso degli interessi concordato tra le parti superi, nello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione degli stessi qualora al momento della stipula detto tasso non fosse comunque usurario.
Infine, la pronuncia ha rigettato tutte le ulteriori richieste di parte attrice, tra cui anche quella risarcitoria, dichiarandosi inoltre incompetente in merito alla declaratoria di nullità delle fidejussioni, richiesta dai garanti sul presupposto della (ormai) nota contestazione sulla c.d. nullità “antitrust”, per la quale è funzionalmente competente la Sezione Specializzata in materia di Impresa.
Sulle spese di lite, il Tribunale ha disposto la parziale compensazione, condannando gli attori, in solido, al pagamento per metà delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO/PRESCRIZIONE: IRRILEVANTE IL FIDO DI FATTO, OCCORRE IL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO
LA FORMA SCRITTA È RICHIESTA AD SUBSTANTIAM PER CUI È IMPOSSIBILE FONDARE L’ACCERTAMENTO DELL’AFFIDAMENTO SU PROVE INDIRETTE
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. De Chiara, Cons.- Rel. Nazzicone | 30.10.2018 | n.27705
RIPETIZIONE INDEBITO: IRRILEVANTE IL CD. FIDO DI FATTO
IL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE REDATTO E PROVATO PER ISCRITTO
Sentenza | Tribunale di Catania, Giudice Giorgio Marino | 17.05.2018 | n.2167
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