In merito alla verifica dell’eventuale sforamento della soglia di usura, il metodo utilizzato dalla Banca d’Italia è il criterio più omogeneo applicato dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, avallato da ultimo anche dalle Sezioni Unite (sentenza n. 19597/2020) al contrario della formula di matematica finanziaria, da altri utilizzata per la verifica del rispetto della legge n. 108/96, che è assolutamente disomogenea.
Pertanto, pur difettando in capo alla Banca d’Italia il potere normativo nella definizione del metodo di calcolo, questo non può tradursi nella possibilità, per l’interprete, di prescindervi, ove sia in gioco – in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica – l’applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta.
Questa è la decisione assunta dalla Corte di Appello Bologna, Pres. Rel De Cristofaro, con la sentenza 1247 del 20 aprile 2021.
La pronuncia è stata emessa nell’ambito di un giudizio in cui la società appellante contestava la motivazione assunta dal giudice di prime cure, per aver ritenuto valido unicamente il metodo Bankitalia, a cui la legge non ha attribuito alcun potere normativo.
La difesa ha osservato che la formula indicata dalla Banca d’Italia può andar bene per indicare agli altri Istituti il contenuto delle segnalazioni prodromiche alla rilevazione dei tassi soglia ma non è valida per individuare, caso per caso, lo sforamento dei suddetti tassi.
La Corte d’Appello nel dichiarare l’infondatezza del motivo suindicato ha concluso affermando che attualmente l’unica formula che può essere utilizzata per l’indagine sul superamento del tasso soglia è quella contenuta nelle istruzioni della Banca d’Italia in quanto unica conforme al principio di simmetria e omogeneità.
Per tali ragioni la Corte ha respinto l’appello e ha condannato l’appellante al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA BANCHE: I CRITERI DI VERIFICA PER GLI INTERESSI MORATORI
LA VERIFICA DELLA USURARIETÀ DEGLI INTERESSI MORATORI DEVE PARTIRE DALLA RILEVAZIONE MEDIA DEI TASSI CONVENZIONALI DI MORA DELLE “ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA”
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Tavassi – Rel. Brat | 29.04.2020 | n.1035
RISPONDONO ALL’ESIGENZA DI AVERE A DISPOSIZIONE DATI OMOGENEI AL FINE DI POTERLI RAFFRONTARE E HANNO NATURA DI NORME TECNICHE AUTORIZZATE
Sentenza | Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca | 24.04.2019 | n.333
USURA: LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA HANNO NATURA DI NORME TECNICHE AUTORIZZATE
RISPONDONO ALLA ELEMENTARE ESIGENZA LOGICA DI AVERE A DISPOSIZIONE DATI OMOGENEI DA RAFFRONTARE
Sentenza | Tribunale di Crotone, Giudice Antonio Albenzio | 03.10.2018 | n.1211
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