Non è configurabile una irreparabilità del pregiudizio in tutti i casi in cui si tratti di mero pregiudizio economico, per definizione, suscettibile di trovare ristoro all’esito di un giudizio a cognizione ordinaria, mediante una condanna di natura risarcitoria.
In tutte le circostanze in cui una società intende accedere ai fondi di cui all’art. 13, lett. m) del D.L. 23/2020, deve provvedere ad una puntuale allegazione del pregiudizio grave e irreparabile e l’indicazione di elementi, anche a carattere presuntivo, che lo sostengano, altrimenti non ricorrendovi nessun obbligo in capo all’intermediario, si avrà il rigetto della domanda cautelare per insussistenza del requisito del periculum in mora, che rende superfluo l’esame del profilo del fumus boni iuris.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Milano Giudice Dott.ssa Laura Massari, con l’ordinanza del 03.05.2021.
LA NORMA
Dispositivo dell’art. 13, lett. m) del D.L. 23/2020
Art. 13 Fondo centrale di garanzia PMI
- Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:
- m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 percento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 25 .000,00 euro.
Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato.
Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l’ammontare dei ricavi risultante dall’ ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all’ operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo I, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.
IL FATTO
E’ accaduto che una società ha richiesto al Giudice di ordinare, ex art. 700 c.p.c., alla Banca di concedere il finanziamento agevolato ai sensi dell’art.13 lett. m) D.L. n.23/2020, respinto dall’istituto bancario nonostante la delibera di concessione della garanzia da parte del Fondo di Garanzia statale.
Il Giudice nel rigettare il ricorso ha escluso la sussistenza di un periculum in mora in re ipsa, come sostenuto dalla ricorrente, ritenendo, al contrario, necessaria una puntuale allegazione del pregiudizio grave e irreparabile e l’indicazione di elementi, anche a carattere presuntivo, che lo sostengano.
LA DECISIONE
Pertanto, si è esclusa la configurabilità di un pregiudizio irreparabile, laddove questo possa trovare ristoro all’esito di un giudizio a cognizione ordinaria, mediante una condanna di natura risarcitoria.
Per tali ragioni il Giudice ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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