Per quanto concerne i presupposti di configurabilità della responsabilità per l’avvenuto pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore da parte della banca trattaria ovvero della banca girataria per l’incasso, in violazione dell’art. 43, comma 2, R.D. 21-12-1933 n. 1736, “l’applicabilità di detta disposizione è stata considerata giustificata sia nei confronti della banca trattaria in quanto tenuta, nel momento in cui il titolo le viene rimesso in stanza di compensazione, a rilevarne l’eventuale alterazione o falsificazione, quando ciò sia verificabile con la diligenza media, sia anche nei riguardi della banca presso cui il titolo sia stato posto all’incasso, sul rilievo che per l’appunto in tal caso è soltanto la banca negoziatrice di esso e non, invece, la banca trattaria, a dovere essere considerata tenuta, in quanto l’unica concretamente in condizioni di poter controllare l’autenticità della firma di colui il quale, girando l’assegno per l’incasso, lo immette nel circuito di pagamento. In ordine, inoltre, alla valutazione in concreto ai medesimi fini sull’uso della diligenza richiesta al soggetto bancario medio sulla base delle sue conoscenze, in applicazione dei canoni di cui alle disposizioni dettate dagli artt. 1176, comma 2, e 1192, comma 2, c.c., è stato affermato come, ai fini dell’applicazione dell’art. 43, comma 2, R.D. cit., non sia sufficiente la mera rilevabilità dell’alterazione ovvero della falsificazione del titolo, occorrendo per contro che la stessa sia visibile “ictu oculi“, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né deve essere altrimenti un esperto grafologo”.
Questi sono i principi ribaditi dalla Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, con la sentenza n. 703 emessa in data 4 novembre 2020 e depositata in Cancelleria in data 18 maggio 2021
CONTESTO NORMATIVO
art. 43, comma 2, R.D. 21-12-1933 n. 1736
L’assegno bancario emesso con la clausola «non trasferibile» [73] non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l’assegno se non ad un banchiere, per l’incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta. Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento. La clausola «non trasferibile» deve essere apposta anche dal banchiere su richiesta del cliente. La stessa clausola può essere apposta da un girante con i medesimi effetti. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto agli assegni pagabili nel territorio della Repubblica o nei territori soggetti alla sovranità italiana.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ASSEGNI: SOLO SE L’ALTERAZIONE È RILEVABILE “ICTU OCULI” VI PUÒ ESSERE RESPONSABILITÀ DELLA BANCA
NON È RICHIESTO L’UTILIZZO DI PARTICOLARI ATTREZZATURE PER RILEVARE FALSIFICAZIONE TITOLO ANCHE SE “NON TRASFERIBILE”
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Forte – Rel. Mercolino | 21.06.2016 | n.12806
E’ RESPONSABILE DELLA CONTRAFFAZIONE DEL TITOLO SOLO SE VISIBILE ICTU OCULI
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Bisogni | 03.05.2016 | n.8731
ASSEGNO BANCARIO: LA BANCA È RESPONSABILE SE LA CONTRAFFAZIONE È VISIBILE ICTU OCULI
ANCHE SE IL TITOLO È MUNITO DI CLAUSOLA NON TRASFERIBILE
Sentenza | Corte di Appello di Napoli, Pres. Rosa Giordano, Est. Marianna D’Avino | 17.07.2014 | n.3274
ASSEGNO CONTRAFFATTO: BANCA RESPONSABILE SOLO QUANDO L’ALTERAZIONE È RILEVABILE ICTU OCULI
RESPINTA LA DOMANDA DI CLIENTE PER UN ASSEGNO FALSIFICATO OVE LE ALTERAZIONI ERANO RISCONTRABILI SOLTANTO MEDIANTE UTILIZZAZIONE DI PARTICOLARI SOFISTICATE TECNICHE D’INDAGINE
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Unico dott. Michele Caccese | 24.12.2012 | n.13793
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