In materia di contenzioso bancario, allorquando sia la banca ad agire per il recupero di un proprio credito da saldo di conto corrente ovvero da altro rapporto bancario spetterà ad essa l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere attraverso la produzione della pertinente documentazione con specifico riguardo al contratto e agli estratti conto relativi all’andamento del rapporto comprovanti il credito azionato, regola non suscettibile di deroga anche nell’ipotesi in cui l’istituto agisca per le stesse ragioni in sede monitoria e sia il cliente poi a proporre opposizione al decreto ingiuntivo, restando pur sempre la banca opposta l’attore in senso sostanziale.
Ciò nondimeno, allorquando il saldo debitore azionato in sede monitoria derivi, anche in parte, da un’annotazione a debito proveniente da un precedente rapporto [nell’ispecie intercorso tra la Banca e la società cedente il ramo di azienda all’attuale debitrice], di cui costituisca la prosecuzione, ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio ex art. 2967 c.c. deve ritenersi sufficiente la produzione della serie completa degli estratti conto relativi al “secondo” rapporto [accompagnata dall’allegazione e prova della qualità di cessionaria del ramo di azienda della debitrice], non essendo tenuta la Banca a documentare anche l’andamento del primo.
Né viene in rilievo, in tal caso, il principio del “saldo zero”, dal momento che deve ritenersi che la Banca abbia prodotto la serie continua degli estratti conto del “secondo” rapporto, mentre l’importo iniziale annotato a debito della correntista[-cessionaria], pur avendo diverso “titolo” [il saldo negativo del rapporto intercorso con la cedente], rientra tra i fatti impeditivi il cui onere della prova grava sull’ingiunta.
I fideiussori non possono sollevare per la prima volta in grado di appello, eccezioni di nullità e decadenza degli obblighi di garanzia ex artt. 1956 e 1957 c.c., ostandovi il divieto di “nova” ex art. 345, comma 2, c.p.c.
In ogni caso, considerato che l’onere del creditore previsto dall’art. 1956 c.c. in materia di fideiussione per obbligazione futura di richiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di fare credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla precipua finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l’autorizzazione, all’adempimento di un’obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa – devono reputarsi insussistenti i presupposti di applicabilità della norma in questione allorquando vengano a coesistere nella stessa persona le qualità di fideiussore e di legale rappresentante o, comunque, di socio della società debitrice principale, la richiesta di credito da parte della stessa persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 5-6-2001 n. 7587; Cass. Civ. Sez. 3, sentenza 9.12.1997 n. 12456).
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Catanzaro, Pres. Majore – Rel. Barillari, con sentenza n. 773 del 26 maggio 2021.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL CLIENTE È TENUTO A PRODURRE IN GIUDIZIO GLI ESTRATTI CONTO INTEGRALI
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Meroni – Rel. Mantovani | 24.06.2019 | n.2769
E’ ONERE DEL CORRENTISTA PRODURLI IN MANIERA INTEGRALE
Sentenza | Tribunale di Forlì, Giudice Mazzino Barbensi | 29.04.2019 | n.33
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