In tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., è noto che per la giurisprudenza maggiormente condivisibile e condivisa, il credito litigioso ben può essere posto a fondamento della stessa. In tal caso, il risultato ambito dal creditore non può che essere in via di fatto condizionale e non potrà apportare alcuna utilità al creditore per il caso in cui dovesse risultare soccombente nell’azione di merito avente ad oggetto il credito stesso – in questo caso, infatti, il creditore non avrà titolo per agire.
Quanto all’eventus damni, configurando lo stesso come semplice pericolo concreto che il debitore non adempia l’obbligazione e che l’azione esecutiva eventualmente intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa (Cass. 16464/2009), anche in termini di maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità (Cass. 9635/2018), .
Orbene, la circostanza che una parte del prezzo dell’atto revocando sia stato destinato al pagamento di debiti non osta al perfezionamento dell’eventus damni, non essendo in alcun modo rilevante la destinazione del pagamento; né è di ostacolo la circostanza che l’immobile oggetto di compravendita risulta gravato da ipoteca, laddove il valore per il quale quest’ultima è stata iscritta lasci spazio di soddisfazione sul residuo presumibile valore di realizzo dell’immobile stesso.
Grava, inoltre, sul debitore convenuto l’onere di provare che sussistano ulteriori cespiti facilmente aggredibili.
In merito alla configurazione del requisito del “consilium fraudis”, non è necessaria la specifica conoscenza nel debitore del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del titolare del diritto di credito ritenendosi sufficiente l’effettiva conoscenza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio in pregiudizio dei creditori complessivamente considerati (cfr. Cass. 2792/2002 e Cass. 7262/2000 e nello stesso senso Cass 23509/2015, Cass 13343/2015, Cass 2940/2015, Cass. 4044/2013). [Nel caso di specie, l’esistenza ed il pagamento di debiti da parte del debitore mediante provvista fornita dalla moglie rende evidente che le stesse parti resistenti (entrambe) fossero ben consapevoli della situazione debitoria del debitore stesso, così come le singolari modalità di pagamento del prezzo mediante accollo del mutuo sono tali da manifestare detto elemento].
Infine, la “partecipatio fraudis” è elemento costitutivo della fattispecie di cui all’art. 2901 c.c. che prende in considerazione l’interesse del terzo che, in particolare, trova protezione solo laddove l’acquisto sia a titolo oneroso ovvero – in questo ultimo caso – laddove questi non sia stato co-partecipe dell’intento fraudolento.
A tale proposito rileva anche la anteriorità o posteriorità dell’atto revocando rispetto a quello in forza del quale è sorto il credito. In particolare, nel caso in cui – come nel caso di specie – il credito sia sorto in un momento anteriore rispetto all’atto del quale si richiede la revoca si ritiene sufficiente una generica consapevolezza in capo al terzo che – attraverso il perfezionamento dell’atto dispositivo – si arrechi pregiudizio alle ragioni dei creditori complessivamente considerati (Cass. 3676/2011) senza che sia necessaria la specifica conoscenza del credito a fronte del quale è richiesta la revocatoria ovvero la collusione tra il debitore ed il terzo. Ai fini della prova di tale requisito, rilevano, inter alia, le qualità soggettive (Cass. 22464/2017), l’eventuale rapporto parentale tra le stesse (Cass. 12836/2014) l’eventuale coabitazione (Cass 13447/2013) [nel caso di specie è sufficiente il rapporto di coniugio tra acquirente e venditore].
Questi i principi ribaditi, in tema di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dal Tribunale di Cremona, Giudice Cristina Bassi, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 5 luglio 2021.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
REVOCATORIA: LA DONAZIONE DEI BENI IMMOBILI DEL FIDEIUSSORE AL PROPRIO GENITORE
PRESUPPONE, PER LA SUA ESPERIBILITÀ, LA SOLA ESISTENZA DI UN DEBITO E NON ANCHE LA SUA CONCRETA ESIGIBILITÀ
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice Maria Rosaria Boncompagni | 03.06.2020 | n.124
REVOCATORIA DEL FONDO PATRIMONIALE E LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL CONIUGE NON DEBITORE
SUSSISTE NEI CASI DI GIUDIZI PROMOSSI DAL CREDITORE PERSONALE DI UNO DEI CONIUGI PER LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DELL’ATTO DI COSTITUZIONE DI UN FONDO
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI – 3 civ., Pres. Frasca – Rel. Porreca | 20.01.2020 | n.1141
Non occorre il consilium fraudis in quanto è sufficiente il solo eventus damni
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 25.06.2020 | n.1993
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