Il tempo per l’acquisto del diritto di proprietà su bene immobile continua a scorrere utilmente anche dopo la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, R.D. n. 267 del 1942, ex art. 88 poiché l’interruzione del possesso conseguirà solo all’azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapente nelle forme e modi prescritti dagl’artt. 1165 e 1167 c.c.
In caso di fallimento, la trascrizione della sentenza dichiarativa presso i pubblici registri immobiliari, così come previsto dall’art. 88 R.d. n. 267/1942, non costituisce atto interruttivo del diritto di possesso.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Pres. Rel. Gorjan con la sentenza n. 15137 del 31 maggio 2021.
È accaduto che due coniugi avevano convenuto in giudizio un fallimento al fine di ottenere una sentenza con la quale venisse dichiarata la proprietà di una villetta posseduta ad usucapione da venti anni, dapprima come casa vacanze e poi come abitazione abituale.
Dopo l’accoglimento da parte del giudice di prime cure, la domanda era successivamente riformata in grado di appello, in quanto la Corte aveva ritenuto che la trascrizione nei Registri Immobiliari della sentenza di fallimento avesse comportato l’interruzione del possesso.
Avverso tale decisione i coniugi hanno proposto ricorso per Cassazione per diversi motivi, tra i quali l’erronea interpretazione dell’art. 88 L.F., in quanto la trascrizione della sentenza giammai avrebbe comportato la perdita del possesso.
Invero, la Corte ha asserito che gli atti interruttivi del possesso ex art. 1165 e 1167 c.c. sono tassativi e devono rivestire la forma giudiziaria poiché devono essere sempre tesi al recupero del possesso dei beni.
In tale contesto la trascrizione della sentenza di fallimento non risulta assumere valenza di fatto interruttivo del possesso giacché è necessario che avvenga in modo effettivo e non meramente virtuale.
Alla luce di tale percorso motivazionale la Corte ha accolto il ricorso con rinvio alla Corte di Appello.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FALLIMENTO: L’INVENTARIO DEL CURATORE NON HA EFFICACIA INTERRUTTIVA DEL POSSESSO DEL FALLITO
L’ART.42 LF NON COMPORTA EX SE L’AUTOMATICA SOTTRAZIONE AL FALLITO DEL POSSESSO DEI BENI
Sentenza | Cassazione Civile, Sezione Seconda, Pres. Piccialli – Rel. Bursese | 04.09.2015 | n.17605
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