“La nullità di un’intesa restrittiva della concorrenza accertata dall’autorità preposta si riferisce anche ai contratti “a valle” posti in essere successivamente all’intesa vietata”. Nel dichiarare la nullità delle intese vietate l’art. 2, l. n. 287/1990, la predetta pronunzia (cfr. Cassa. civ., Sez. I – 12/12/2017, n. 29810) prende in considerazione non solo il negozio giuridico posto all’origine della violazione, ma tutta la serie dei fatti distorsivi della concorrenza, anche successivi a quel negozio. Ne deriva che la nullità si riferisce anche ai contratti “a valle”, pure se questi siano stati stipulati prima che l’intesa fosse accertata dall’autorità amministrativa preposta alla vigilanza del mercato concorrenziale, a condizione che essa si sia realizzata in un momento precedente al negozio denunciato come nullo”.
Anche ammesso che le fideiussioni in concreto stipulate costituiscano una presumibile riproduzione di quella illecita, frutto del cartello tra banche, non può mai seguire la automatica nullità dell’intero contratto, posto che si tratta pur sempre di nullità di clausole, quindi di aspetti accessori del regolamento contrattuale: soprattutto quelle che attribuiscono una posizione di vantaggio al contraente forte, quali quelle sopra ricordate.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Taranto, Giudice Claudio Casarano, con la sentenza n. 2090 del 18 novembre 2020.
E’ accaduto che avverso un decreto ingiuntivo emesso a favore di una Banca nei confronti di un cliente mutuatario inadempiente e dei suoi fideiussori, questi ultimi presentavano opposizione.
Tra le diverse doglianze, contestavano la nullità delle fideiussioni dedotte in giudizio, in quanto frutto di un cartello intervenuto tra banche; nullità a monte che avrebbe dovuto riverberare i suoi effetti invalidanti anche con riguardo al contratto a valle rappresentato appunto dalle fideiussioni oggetto di lite.
Il Giudice di merito, intervenuto a dirimere il punto controverso, ha confermato la compatibilità delle fideiussioni dedotte nel giudizio con lo schema ABI dichiarato illecito con provvedimento della Banca d’Italia del 2.05.2005.
Tuttavia, seppur accertata la sussistenza di clausole fideiussorie nulle, il Tribunale ha chiarito che tale nullità non determina l’automatica caducazione dell’intero contratto di fideiussione. Si tratterebbe pur sempre di aspetti accessori del regolamento contrattuale, soprattutto nel caso in cui l’indagine riferita alla nullità si concentri sulle clausole che attribuiscono una posizione di vantaggio al contraente forte.
Perché si configuri la nullità totale delle fideiussioni, è necessario dimostrare che senza quelle specifiche clausole colpite da nullità il contratto non sarebbe stato stipulato, ai sensi dell’art. 1419, I co., c.c.; in caso contrario si configura una mera ipotesi di nullità parziale della singola clausola.
Per tali ragioni, il Giudice ha accolto in parte l’opposizione, il decreto ingiuntivo opposto.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE – ANTITRUST: IL CONTRATTO CONTENENTE “CLAUSOLE ABI” NON È AFFETTO DA NULLITÀ TOTALE
TALE SANZIONE È PREVISTA SOLO NEL CASO IN CUI È PROVATO CHE IL NEGOZIO NON SAREBBE STATO CONCLUSO IN ASSENZA DI DETTE CLAUSOLE
Sentenza | Tribunale di Catania, Giudice Vera Marletta | 28.03.2020 | n.1182
IL RIMEDIO È QUELLO DELLA NULLITÀ PARZIALE IN OSSEQUIO AL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEGLI EFFETTI DELL’ATTO NULLO
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Marianna Cocca | 29.04.2020 | n.197
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