L’appello incidentale va proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, dovendosi, a tal fine, rispettare il termine di venti giorni fissato dall’art. 166 c.p.c. Mentre in caso di differimento dell’udienza indicata nell’atto di appello, ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., comma 5, il rispetto del termine di decadenza di venti giorni prima deve essere calcolato a ritroso dalla data dell’udienza rinviata; invece, in caso di rinvio disposto ex art. 168-bis c.p.c., comma 4, perchè il giudice, nella data indicata, non tiene udienza, si deve fare riferimento, per verificare la tempestività dell’appello incidentale, all’udienza originariamente eletta in citazione. Non assume rilevanza, ai fini della tempestività dell’impugnazione, lo spostamento automatico della data dell’udienza che sia rimandata d’ufficio ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., comma 4.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. II, Pres. Manna – Rel. Giusti, con l’ordinanza n. 18274 del 25 giugno 2021.
È accaduto che la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito ad un motivo di ricorso che adduceva la tardività con cui in sede di secondo grado era stato presentato appello incidentale dall’appellata poi vittoriosa nel merito.
Ebbene, gli Ermellini hanno confermato la fondatezza della doglianza sul presupposto che ai fini della tempestività dell’appello incidentale, occorreva la costituzione dell’appellata almeno venti giorni prima dell’udienza indicata in citazione.
Non rileva, infatti, che la prima udienza sia stata poi celebrata in data successiva, trattandosi nella specie di slittamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., comma 4, all’udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice d’appello. Poichè lo spostamento, ai sensi della suindicata disposizione normativa, non è idoneo a differire anche il termine di costituzione dell’appellata, la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’inammissibilità del gravame incidentale, essendole precluso l’esame nel merito.
Per tale ragione la Corte ha accolto il ricorso, cassando senza rinvio, dichiarando inammissibile l’appello incidentale e condannando la controricorrente al rimborso delle spese processuali del giudizio di cassazione sostenute dalla ricorrente.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA PARTE PUÒ ALTERNATIVAMENTE ISCRIVERE A RUOLO LA CAUSA NEL TERMINE DELL’ART.325 CPC, OVVERO PROPORRE L’IMPUGNAZIONE CON CITAZIONE NOTIFICATA ENTRO LO STESSO TERMINE
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezione terza | 01.04.2014 | n.7519
E’ FACOLTÀ DELLE PARTI DISPORRE DELL’ORDINE LOGICO DELLE QUESTIONI POSTE
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Manna – Rel. Tedesco | 21.02.2019 | n.5134
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