L’applicazione dell’art. 1226 cod. civ. richiede che risulti provata o comunque incontestata l’esistenza di un danno risarcibile ed è diretta a fare fronte all’impossibilità di provare l’ammontare preciso del danno, mentre alla mancanza della prova di tale danno non è possibile sopperire con una valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. Tirelli – Rel. Fidanzia, con l’ordinanza n. 20623 del 19.07.2021.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AMMISSIBILE SOLO PER COLMARE LE LACUNE INSUPERABILI AI FINI DELLA PRECISA DETERMINAZIONE DEL PREGIUDIZIO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Massimo Pignata | 16.04.2018 | n.3649
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