La trascrizione dell’acquisto a titolo di legato è adempimento richiesto dalla legge (art. 2648 c.c.), che il notaio deve curare. Ciò posto è evidente la differenza, sul piano della condotta professionale, fra il notaio che, pure omettendo la formalità, fa risultare le ragioni della omissione e il notaio che invece nulla dice al riguardo. Il primo rende consapevole l’interessato del fatto che il pubblico ufficiale non curerà un adempimento previsto per legge a causa della mancata disponibilità degli elementi essenziali richiesti a tal fine. La condotta del secondo, invece, è idonea a suscitare il convincimento che non occorre fare altro, con il rischio di fare apparire il professionista che solleva il problema della trascrizione alla stregua di chi abbia sollevato un problema inutile. Sul piano della concorrenza le due condotte non sono equivalenti. E nozione di comune esperienza che il cliente, ignaro della necessità e della rilevanza di alcuni adempimenti, potrebbe essere indotto a preferire il pubblico ufficiale che si ponga in termini più semplici e sbrigativi.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. II, Pres. Di Virgilio – Rel. Tedesco, con la sentenza n. 1186 del 28 aprile 2021.
È accaduto che un notaio presentava reclamo alla Corte d’Appello avverso la decisione della Commissione Regionale di Disciplina, che riconosceva il professionista responsabile di diverse violazioni al codice deontologico e alla Legge Notarile.
La Corte d’Appello confermava i profili di responsabilità mitigando tuttavia il trattamento sanzionatorio.
La Corte di Cassazione, adita dal notaio, interveniva in merito alla contestata doglianza del ricorrente che censurava la decisione della Corte d’Appello di riconoscere la responsabilità disciplinare del notaio, sotto il profilo dell’illecita concorrenza, per la mancata trascrizione dell’acquisto di legati immobiliari.
Gli Ermellini hanno evidenziato il dato incontestabile che la mancata conoscenza da parte del cliente della necessità e del rilievo di alcuni adempimenti, può facilmente indurre il medesimo a preferire quel notaio che appaia più veloce e sbrigativo, realizzando quindi un’ipotesi di illecita concorrenza.
Per tale ragione la Corte ha dichiarato il motivo di ricorso infondato e ha condannato il notaio ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AZIONE DISCIPLINARE CONTRO I NOTAI: LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEI COLLEGI NOTARILI
SUL PIANO DISCIPLINARE NON RILEVA LA CIRCOSTANZA CHE LA SORVEGLIANZA SULL’OPERATO DEL PROFESSIONISTA SIA RISERVATA AL COLLEGIO DI APPARTENENZA
Sentenza | Corte di Cassazione, II sez. civ., Pres. Petitti – Rel. Gorjan | 05.03.2020 | n.6302
SOSPENSIONE PER UN ANNO E DESTITUZIONE
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezione Civile II, Pres. Giusti, Rel. Scarpa | 12.11.2018 | n.28905
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno