Con riferimento alle richieste di rimborso di commissioni accessorie ai contratti di finanziamento con cessione/delega del quinto della retribuzione, stipulati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 141/2021 ed estinti anticipatamente, continua ad applicarsi la disciplina di cui al (“vecchio”) art. 125 TUB (principio di “equa riduzione del costo complessivo del credito”).
Di conseguenza, non può trovare applicazione la direttiva comunitaria del 2008 cui è stata data esecuzione, nel nostro ordinamento, mediante il D.lgs. n. 141/2010, che ha introdotto l’art. 125 sexies TUB.
E, infatti, ai sensi dell’art. 30 della suddetta direttiva, la stessa “non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione” (cfr. in fattispecie similare ancora recentemente Giudice di Pace di Milano n. 2665 del 22/4/21 nonché Corte di Appello di L’Aquila 128/2021 entrambe edite nella rivista Ex Parte Creditoris)”.
A confermare tale principio è il Tribunale di Savona, in persona del dott. Alberto Princiotta, con ordinanza ex art. 702 ter cpc pubblicata il 24 settembre 2021.
Il contenzioso nasce dalla domanda, promossa da un mutuatario nei confronti dell’Istituto finanziatore, avente ad oggetto il rimborso degli oneri non goduti a seguito dell’estinzione anticipata di un finanziamento contro “cessione del quinto”.
Nel caso di specie, il rapporto era sorto il 21 agosto 2007, quindi in data anteriore all’introduzione nel nostro Ordinamento dell’art. 125 sexies TUB, invocato dal cliente-ricorrente a sostegno della propria domanda.
Il Tribunale ha confermato, sul punto, una linea giurisprudenziale ormai granitica: per i contratti di prestito ai consumatori (ed in particolare quelli da rimborsarsi contro cessione/delegazione del quinto dello stipendio/pensione) stipulati prima dell’entrata in vigore dell’art. 125 sexies TUB, introdotto con D.Lgs. 141/2010 (in vigore precisamente dal 19 settembre 2010), in caso di estinzione anticipata continua ad avere rilievo la sola nozione di “equa riduzione del costo del credito” prevista dal “vecchio” art. 125 TUB.
Nel contesto normativo accennato, è pertanto pienamente legittima la clausola che esclude convenzionalmente il diritto al rimborso di oneri accessori ulteriori rispetto agli interessi residui non maturati.
La pronuncia in commento si aggiunge alle tante decisioni conformi, ma assume peculiare rilievo nell’attuale fervido dibattito sul caso “Lexitor”: poiché l’art. 125 sexies TUB non viene affatto in rilievo, deve concludersi che per i contratti stipulati ante 2010 il tema della incidenza della pronuncia interpretativa della CGUE resta del tutto assorbito.
Trattandosi, infatti, di decisione avente ad oggetto l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva 2008/48 (giustappunto recepita nel nostro Ordinamento dall’art. 125 sexies TUB), essa non può influire su fattispecie formatesi sotto la vigenza della precedente direttiva 87/102 (recepita il Italia con il previgente art. 125 comma 2 TUB, tant’è che lo stesso art. 30 della dir. 2008/48, rubricato “Misure transitorie”, espressamente prevede che “la presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”).
La questione dell’inestensibilità dei principi “Lexitor” al contenzioso nazionale tra Banca e Cliente, in ogni caso, dovrebbe ritenersi superata anche per i contratti sottoscritti tra il 2010 ed il 24 luglio 2021, alla luce della recente riforma dell’art. 125 sexies TUB, di cui si è dato atto in un recente contributo pubblicato in rivista (“LEXITOR”: Il Legislatore chiude il “caso”) al quale si rinvia per ogni approfondimento.
Sull’argomento è possibile consultare anche i seguenti articoli:
“LEXITOR”: IRRILEVANTE PER I RAPPORTI DI MUTUO ANTE 2010
Va esclusa l’applicazione retroattiva dell’art. 125 sexies TUB. Valida ed efficace la “clausola di non ripetibilità”.
Sentenza | Corte d’Appello di L’Aquila, Pres. Iannaccone – Rel. Ciofani | 26.01.2021 | n.128
Non viene in rilievo l’art. 125 sexies TUB né la sentenza “Lexitor”
Sentenza | Giudice di Pace di Milano, Dott.ssa Sonia Elisabetta Giannelli | 22.04.2021 | n.2665
I PRINCIPI “LEXITOR” NON HANNO PORTATA RETROATTIVA NÉ EFFICACIA ORIZZONTALE
Il Tribunale di Torino respinge l’inibitoria di un’associazione dei consumatori
Ordinanza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 29.06.2020
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