Quando il giudice emette sentenza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., il provvedimento si considera pubblicato nel momento in cui viene integralmente letto in udienza e sottoscritto dal giudice mediante la sottoscrizione del verbale che lo contiene.
Il termine per poter impugnare decorre, pertanto, dalla data di lettura della sentenza in aula, non rilevando ai fini notificatori il successivo adempimento del cancelliere di inserire il provvedimento nel registro cronologico, avendo quest’attività una finalità affatto diversa, che consente di poter attribuire il relativo numero identificativo alla sentenza e, alle parti, di chiederne il rilascio di copia, eventualmente, in forma esecutiva.
Questi sono i principi espressi dalla Corte d’Appello di Roma, Sez. Impresa, Pres. Thellung de Courtelary – Rel Tronci, con la sentenza n. 5592 del 20 luglio 2021.
LA NORMA
Art. 281 sexies c.p.c.
Se non dispone a norma dell’articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.
IL FATTO
È accaduto che avverso la decisione del Tribunale di concedere il rilascio di un decreto ingiuntivo a favore di una società, l’ingiunto presentava opposizione, eccependo, tra l’altro, la nullità del decreto per essere stato erroneamente notificato a soggetto diverso dal destinatario.
Avverso la decisione del Giudice di prime cure che rigettava l’opposizione, veniva adita la Corte d’Appello.
LA DECISIONE
Tuttavia, l’appello è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 327 c.p.c. perché notificato oltre i termini richiesti dalla legge.
In particolare, il Giudice dell’impugnazione ha rappresentato di non poter condividere l’assunto ribadito dall’appellante secondo cui il dies a partire dal quale decorre il termine per impugnare coinciderebbe, nel caso di sentenza pubblicata ai sensi dell’art. 281 sexiec c.p.c., dal momento dell’inserimento del provvedimento nel registro cronologico da parte del cancelliere, avendo tale ultima attività ratio affatto diversa.
Alla luce di ciò, la Corte d’Appello ha dichiarato l’appello inammissibile e ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’ISTRUTTORE PUÒ INVITARE LE PARTI A PRECISARE LE CONCLUSIONI, SE LA CAUSA È MATURA PER LA DECISIONE
Sentenza | Cassazione civile, sez. terza, Pres. Vivaldi – Rel. Tatangelo | 11.03.2016 | n.4767
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