Commento a cura di Donato Giovenzana – Legale d’impresa
La banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato, per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità, a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. VI, Pres. Bisogni – Rel. Falabella con l’ordinanza del 22.06.2021 n. 17769.
Con la sentenza impugnata la Corte territoriale aveva condannato Poste Italiane, stante la sua colpa nell’individuazione del soggetto legittimato a ricevere la prestazione cartolare; rilevava, in particolare, che Poste Italiane non aveva fornito la prova liberatoria, di cui era gravata, avendo riguardo a plurime circostanze: il portatore del titolo era stato identificato attraverso un documento di identità e tramite il codice fiscale, privo, come è noto, di fotografia; non era stato allegato né dimostrato che il titolo fosse stato girato per l’incasso da un cliente abituale; l’assegno non risultava “collegato ad introiti e ad un’attività economica accertata, essendosi Poste Italiane limitata ad affermare che il presentatore per l’incasso aveva provveduto ad aprire un libretto nominativo al risparmio per depositarvi la somma, che poi aveva incassato”.
La Corte di merito aveva altresì precisato che l’appellata, dovendo dar corso al pagamento di un assegno di traenza in favore di un soggetto con il quale non aveva un rapporto di clientela abituale, avrebbe dovuto effettuare specifici controlli presso i distinti comuni di residenza e di nascita che erano indicati nel documento esibito, ovvero presso l’Ufficio delle entrate, “al fine di accertare l’autenticità di quanto esibito all’incasso”.
Detta lettura è stata del tutto disattesa dalla Corte di Cassazione, Sez. VI, Pres. Bisogni – Rel Falabella, con l’ordinanza n. 17769 del 22 giugno 2021.
Al riguardo la Suprema Corte ha richiamato le Sezioni Unite che, componendo un contrasto di giurisprudenza determinatosi sul punto, hanno affermato, in conformità di un indirizzo, non pacifico, tracciato dalla risalente Cass. 9 luglio 1968, n. 2360, che la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato, per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. (Cass. Sez. U. 21 maggio 2018, n. 12477).
Per la Cassazione, l’osservanza dell’obbligo di diligenza della banca, ai fini della valutazione della sua responsabilità nell’identificazione del prenditore dell’assegno non trasferibile, non può essere accertata sulla base di parametri rigidi e predeterminati, ma va verificata in relazione alle cautele suggerite dalle circostanze del caso concreto (Cass. 5 agosto 1994, n. 7307; Cass. 14 marzo 1997, n. 2303) e di tali accertamenti deve essere dato conto in motivazione (Cass. 18 agosto 1997, n. 7658; Cass. 9 settembre 2004, n. 18173).
La responsabilità del banchiere si configura, in particolare, solo ove l’eventuale alterazione o falsificazione sia verificabile con la diligenza richiesta al bancario medio, e sia cioè riscontrabile ictu oculi (così Cass. 26 gennaio 2016, n. 1377 e Cass. 4 agosto 2016, n. 16332).
La Cassazione ribadisce che esula dai parametri cui deve conformarsi la diligenza professionale richiesta al banchiere dall’art. 1176, comma 2, c.c., la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l’opportunità per la banca negoziatrice dell’assegno di traenza di richiedere due documenti d’identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall’ordinamento positivo, posto che l’attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d’identità personale (Cass. 19 dicembre 2019, n. 34107).
Allo stesso modo, a fronte dell’esibizione di documenti di riconoscimento che la Corte di appello non riferisce recassero segni di contraffazione (sul rilievo di un dato siffatto: Cass. 12 febbraio 2021, n. 3649), e di una firma, sul titolo, che non si assume dovesse sospettarsi, per evenienze specifiche, essere apocrifa, non può sostenersi che l’obbligo di diligenza del bonus argentarius implicasse, per la banca negoziatrice, l’effettuazione di complesse indagini dirette a verificare l’autenticità dei documenti di identità, o ad assicurarsi che l’incasso dell’assegno fosse “collegato ad un’accertata attività economica”; tanto meno rilevante appare, nella indicata contingenza, la proclamata inesistenza di un “rapporto di clientela abituale”.
Se, infatti, la responsabilità della banca che paga l’assegno a soggetto non legittimato va verificata in relazione alle cautele suggerite dalle circostanze del caso ed essa non si configura in assenza di una alterazione o falsificazione percettibile ictu oculi, è improprio imputare a Poste Italiane una qualche negligenza nell’identificazione del presentatore del titolo qualora non si dia previamente conto degli elementi di fatto che avrebbero dovuto indurla a ipotizzare, in concreto, e non in base a generiche petizioni di principio, la falsificazione della firma del beneficiario o la contraffazione dei documenti di riconoscimento esibiti al momento di negoziare l’assegno.
La sentenza in esergo non pare possa costituire l’esito finale di una “dialettica interna” alla stessa Cassazione, che – in relazione al solo 2021 – ha “prodotto” le seguenti significative sentenze, in subjecta materia, costituenti espressione di ben diverse “posizioni”, di non semplice composizione:
- Cass. Civ., Sez. I, 12 febbraio 2021, n. 3649.
La Suprema Corte – con la decisione de qua – ha condiviso appieno la prospettazione defensionale secondo cui la carta d’identità costituisce nel nostro ordinamento il fondamentale strumento di identificazione personale, con la conseguenza che l’istituto bancario non è tenuto, nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non previste dalla Legge, come anche evincibile dalla disciplina antiriciclaggio, ex d. lgs. 231/2007, la quale stabilisce le modalità tipiche con cui gli Istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso “ad ogni possibile mezzo”, né alcuna indagine presso il Comune di nascita.
Viene richiamata in proposito Cass. 34107/2019, secondo cui l’attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d’identità personale (carta d’identità, passaporto ovvero patente di guida) sia nell’ambito delle attività aventi rilevanza pubblicistica (si veda l’attività di identificazione da parte degli organi di polizia giudiziaria) sia nell’ambito dell’attività negoziale tra privati (si vedano, in tal senso, le attività collegate a scambi commerciali ovvero quelle più in generale di natura contrattuale che presuppongano la corretta identificazione dei soggetti contraenti).
Per il che, tenuto anche conto che la Legge antiriciclaggio – che si occupa dei rapporti degli Istituti di credito coi clienti – non ha stabilito modalità più rigorose nella identificazione dei correntisti, la Cassazione ha precisato che la carta d’identità (così come il passaporto, la patente od altro documento valido di identificazione) costituisce uno strumento sufficiente per una diligente identificazione purchè non siano rilevabili sul documento segni od altri indizi di falsità.
Nel contesto della sentenza de qua la Cassazione si chiede se la positiva effettuazione di un controllo tramite il riscontro di uno degli indicati documenti di identità venga comunque a esaurire senza residui la tematica del comportamento a cui la banca negoziatrice è tenuta per adempiere all’obbligo di diligente verifica. In relazione al detto interrogativo non viene in considerazione l’eventualità di procedere al controllo di non di uno, ma di più documenti di identità. Come ha messo in particolare luce la decisione di Cass., 34107/2019, la presentazione di due (o più) documenti di identità non esclude l’eventualità che entrambi siano contraffatti; né, per altro verso, la contraffazione di un secondo documento comporta, in linea di principio almeno, margini di difficoltà superiori a quelli rappresentati dalla contraffazione del primo. Del resto, quella della diligenza professionale ex art. 1176 comma 2 c.c. è materia che, per sua propria natura, si orienta verso la qualità delle verifiche da porre in essere, non già sulla semplice quantità delle stesse.
In proposito il riferimento va, piuttosto nel particolare caso dell’assegno di traenza, il controllo sull’identità della persona del presentatore risulta – assai più che nelle altre fattispecie di assegno – di per sé affidato alla verifica dei diversi dati «extracartolari» che la fattispecie concreta viene a presentare: come rappresentati dai documenti d’identità ovvero pure da altri aspetti.
Ora, in una simile prospettiva non v’è ragione oggettiva per assegnare al controllo del documento d’identità un valore senz’altro esaustivo o tale da mettere sempre e comunque a tacere ogni diversa indicazione che, nell’eventualità, il contorno della fattispecie concreta venga a presentare. Il controllo affidato al documento di identità si pone cioè come aspetto «naturale» (o prioritario, o anche «tipico», se si preferisce) di un comportamento che aspiri a onorare la diligenza professionale, ma non può dirsi in sé stesso sufficiente. La concreta presenza in fattispecie di altri segnali – come divergenti da quelli nel caso portati dal riscontro di un documento di identità e di peso in sé significativo – viene in effetti a mettere in discussione l’esito del controllo e dunque ad esigere, sotto il profilo della valutazione di diligente comportamento della banca negoziatrice, l’effettuazione di altre, più specifiche e approfondite verifiche.
L’impugnata sentenza della Corte di Appello non si è discostata dalla sostanza delle regole che sono state appena enunciate. Essa, infatti, ha messo in chiara evidenza come, nel corso della controversia, sia emersa, e rimasta incontestata, la sussistenza in fattispecie di una serie di circostanze particolari, atte a destare l’oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell’assegno al beneficiario dello stesso; e pure ha rimarcato che la presenza di queste circostanze «anomali» avrebbe imposto – per il rispetto di un comportamento professionalmente diligente – l’espletamento di ulteriori e più specifiche verifiche da parte della banca negoziatrice, che per contro le aveva del tutto trascurate.
Così, in specie, la pronuncia ha valorizzato il fatto che, nel concreto, il prenditore non era un «cliente abituale» del locale ufficio postale; che, anzi, aveva appena aperto, proprio presso quell’ufficio, un apposito libretto postale; che su questo libretto aveva depositato le somme riscosse a mezzo dell’assegno, per poi esigerle appena qualche giorno dopo; che l’ufficio postale utilizzato per queste operazioni era situato in una parte del territorio italiano molto distante da quella propria dell’indirizzo del beneficiario del titolo. Ora, la valorizzazione di questa serie di circostanze nell’indicata prospettiva (della non diligenza del comportamento nel concreto tenuto dalla negoziatrice) risponde a un apprezzamento di fatto, la cui sindacabilità in sede di legittimità è limitata al profilo della manifesta non ragionevolezza e plausibilità.
Non par dubbio, peraltro, che la valutazione di «anomalia», che in proposito è stata effettuata dalla Corte d’appello, rispetti senz’altro il criterio della ragionevolezza: la catena delle dette circostanze rappresenta, se non altro, una delle più diffuse e conosciute modalità di «trarre profitto» da assegni di traenza in un modo o nell’altro sottratti dalla loro destinazione naturale.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SE QUESTI NON COMUNICA AL GIRATARIO IL RIFIUTO DI PAGAMENTO È RESPONSABILE VERSO IL CORRENTISTA TRAENTE
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Rel. Meroni | 22.05.2019 | n.2241
AL FUNZIONARIO È RICHIESTA LA DILIGENZA MEDIA EX ART. 1176 C.C., RAPPORTATA ALLA NORMALITÀ DELL’ATTIVITÀ BANCARIA
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Daria Sbariscia | 13.02.2018 | n.459
ASSEGNI: SOLO SE L’ALTERAZIONE È RILEVABILE “ICTU OCULI” VI PUÒ ESSERE RESPONSABILITÀ DELLA BANCA
NON È RICHIESTO L’UTILIZZO DI PARTICOLARI ATTREZZATURE PER RILEVARE FALSIFICAZIONE TITOLO ANCHE SE “NON TRASFERIBILE”
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Forte – Rel. Mercolino | 21.06.2016 | n.12806
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