I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato in favore di un professionista devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), con la conseguenza che ove la prestazione di garanzia non si configuri come esercizio di un’attività professionale, anche se resa da un professionista, non viene meno la qualità di consumatore del fideiussore e la fattispecie non si sottrae perciò all’applicazione della disciplina consumeristica ed in particolare all’applicazione del foro del consumatore.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. Tirelli – Rel. Marulli, con l’ordinanza n. 20633 del 19 luglio 2021.
E’ accaduto che un fideiussore ricorreva in Cassazione avverso la sentenza di appello che confermando la sentenza di primo grado respingeva la doglianza dell’appellante, il quale lamentava la mancata applicazione delle norme recate dal Codice del consumo approvato con d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che in tali casi prevede l’applicazione del foro del consumatore indicato dall’art. 33, comma 2, lett. u).
Il giudice di secondo grava escludeva l’applicazione della disciplina consumeristica sul presupposto che la fideiussione accedeva ad un contratto principale di mutuo stipulato per realizzare finalità diverse da quelle poste in essere da privati consumatori.
La Corte di Cassazione nel riformare la sentenza d’appello ha confermato che nel caso di fideiussione che accede ad un contratto principale d’impresa, se l’obbligazione di garanzia non nasce per soddisfare finalità riconducibili all’esercizio di un’attività professionale, ciò è ragione sufficiente per ritenere le disposizione risultanti dalla disciplina consumeristica di cui al d.lgs. 209/2005.
Pertanto, la competenza territoriale viene individuata in base al foro del consumatore di cui all’art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA QUALIFICA DI “CONSUMATORE” DEL FIDEIUSSORE DI UNA SOCIETÀ COMMERCIALE
VANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE SUE CONDIZIONI PERSONALI, COME L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE E L’EVENTUALE COLLEGAMENTO CON QUELLA SVOLTA DAL GARANTITO
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI civ – 3, Pres. Frasca – Rel. Rubino | 08.05.2020 | n.8662
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