In materia di anatocismo, la pattuizione in base alla quale si prevede che il tasso di mora sarà applicato sull’intera rata scaduta e non pagata, comprensiva, quindi, sia della quota capitale che della quota interessi corrispettivi, non determina un’indebita sommatoria dei tassi di interessi, trattandosi di una capitalizzazione espressamente consentita dalla delibera CICR del 09.02.2000, legittimata dall’art. 120 T.U.B., e che, pertanto, non può per sé stessa essere reputata illegittima.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato, con la sentenza n. 564 del 19 maggio 2021.
È accaduto che due mutuatari convenivano in giudizio la Banca mutuante onde sentir accertare, tra l’altro, l’applicazione di pratiche anatocistiche.
Il Giudice, investito della controversia, ha chiarito che la previsione di interessi moratori sull’importo complessivamente dovuto dalla parte mutuataria e non pagato, non determina un’illecita sommatoria, se ciò è frutto di espressa pattuizione.
In particolare, in sentenza è richiamata la delibera del CICR 9.2.2000, la quale prevede che “1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. “2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l’importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Ebbene, avendo le parti espressamente convenuto che in caso di inadempimento o risoluzione del contratto di mutuo stipulato, sarebbero maturati interessi di mora, deve ragionevolmente concludersi che la contestazione di indebito anatocismo non può trovare accoglimento giacché è la suindicata delibera, legittimata dall’art. 120 TUB a consentire il prodursi di interessi di mora sull’intero importo delle rate non pagate.
Per tali ragioni, il Giudice ha rigettato la domanda e condannato le parti attrici alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ANATOCISMO POST DELIBERA CICR 2000: LEGITTIMO ANCHE IN MANCANZA DI SPECIFICA PATTUIZIONE
AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE È SUFFICIENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DELLA DELIBERA IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Mantovani, Rel. Nuzzaci | 14.09.2018 | n.4113
ANATOCISMO POST 2000: VALIDE LE CONVENZIONI OGGETTO DI ESPRESSA PREVISIONE CONTRATTUALE
LA DETERMINAZIONE DELLA PERIODICITÀ DEGLI INTERESSI È RIMESSA ALLA VOLONTÀ DELLE PARTI
Sentenza | Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca | 09.03.2020 | n.201
ANATOCISMO POST 2000: OCCORRE UNA NUOVA PATTUIZIONE PER LA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI
NON È SUFFICIENTE LA MERA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA CICR DI ADEGUAMENTO
Sentenza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Falabella | 19.05.2020 | n.9140
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