La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, Prima Sezione, con Sentenza del 28 Ottobre 2021 (AFFAIRE SUCCI ET AUTRES c. ITALIE Requêtes nos 55064/11 et 2 autres), pronunciando all’unanimità, ha riconosciuto la violazione dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione (diritto all’equo processo), per un’interpretazione eccessivamente formalistica dei criteri per la redazione del ricorso per cassazione, condannando lo Stato Italiano al pagamento dei danni morali.
Nel lontano 2011, di fronte ad una Ordinanza con la quale la Corte di Cassazione si limitò a dichiarare l’inammissibilità del ricorso, il ricorrente, esauriti i rimedi di diritto interno, si determinò a proporre ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, censurando tale declaratoria sotto vari profili, il primo dei quali la violazione dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione (diritto all’equo processo).
La Corte EDU, con l’allegata sentenza, ha riconosciuto la violazione dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione, accogliendo la domanda di risarcimento dei danni morali, nella misura ivi indicata.
La Sentenza si caratterizza per avere proceduto, dapprima, ad una ricostruzione in termini generali della disciplina del giudizio in Cassazione a far data dall’anno in cui venne proposto il ricorso in Cassazione (2010) e, poi, per concentrarsi sull’esame particolare dei ricorsi, ivi compreso quello in oggetto.
Ebbene, in linea generale, la Corte EDU ammette, in linea di principio (§ 75), che il principio di autonomia (c. d. autosufficienza – n/s nota) del ricorso è destinato a semplificare l’attività della Corte di Cassazione ed allo stesso tempo a garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia.
Fatta questa premessa di ordine generale, la Corte EDU ha affermato che restava da determinare se le conseguenze delle restrizioni all’accesso alla Corte di Cassazione siano state proporzionate.
Ebbene, venendo, al ricorso in esame (quello accolto, come sopra esposto), la Corte EDU ha così statuito:
“87. Nella fattispecie, ogni motivo del ricorso del ricorrente (cfr. punto 6) relativo a un errore nel iudicando o a un errore nel procedendo è stato aperto con l’indicazione degli articoli o dei principi di diritto che sarebbero stati violati e ha fatto riferimento all’articolo 360, n. 3 o 4, del CPC, che sono due dei motivi per i quali può essere presentato un ricorso per cassazione.
- Allo stesso modo, nel criticare la sentenza della Corte d’appello per insufficienza di motivazione, il ricorrente ha fatto riferimento ai motivi di ricorso per cassazione di cui all’articolo 360(5) del CPC.
- In queste circostanze, la Corte ritiene che l’obbligo di specificare il tipo di critica fatta con riferimento alle ipotesi legislativamente limitate dei casi di inizio previsti dall’articolo 360 del CPC sia stato sufficientemente rispettato nel caso di specie. La Corte di Cassazione ha potuto accertare dall’intestazione di ogni caso quale tipo di apertura veniva sviluppata nel motivo e quali disposizioni, se del caso, venivano invocate.
- In secondo luogo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorso del ricorrente non menzionasse gli elementi necessari per identificare i documenti citati a sostegno delle critiche che aveva formulato nei suoi motivi (cfr. paragrafo 7).
- Una lettura dei motivi d’appello mostra invece che quando il ricorso si riferiva ai punti criticati nella sentenza della Corte d’appello, si riferiva ai motivi della sentenza riprodotti nell’esposizione dei fatti, dove erano riprodotti i passaggi pertinenti.
Inoltre, quando ha citato documenti del procedimento principale per sviluppare il suo ragionamento, il ricorrente ha trascritto i brevi passaggi pertinenti e ha fatto riferimento al documento originale, rendendo così possibile la sua identificazione tra i documenti depositati con il ricorso.
- In queste circostanze, anche supponendo che la sentenza della Corte di Cassazione abbia correttamente fatto riferimento al ricorso del ricorrente, ritenendo che le precisazioni fornite non fossero sufficienti, la High Court ha dato prova di un eccessivo formalismo che non può essere giustificato alla luce della finalità propria del principio dell’autonomia del ricorso in cassazione (cfr. paragrafo 75 supra) e quindi dello scopo perseguito, ossia la garanzia della certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia.
- La Corte ritiene che la lettura del ricorso del ricorrente abbia permesso di comprendere l’oggetto e lo svolgimento del procedimento dinanzi ai giudici di merito, nonché la portata dei motivi di ricorso, sia per quanto riguarda il loro fondamento giuridico (il tipo di critica rispetto ai casi previsti dall’articolo 360 del CPC) che il loro contenuto, con l’aiuto dei riferimenti ai passaggi della sentenza del giudice di appello e ai documenti pertinenti citati nel ricorso.
- In conclusione, la Corte ritiene che nella fattispecie il rigetto del ricorso del ricorrente abbia minato la sostanza del suo diritto a un tribunale.
- C’è stata quindi una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione”.
Ne deriva come la Corte EDU abbia accertato come, nel caso in concreto, la Corte di Cassazione abbia adottato un’interpretazione eccessivamente formalistica delle norme procedurali che ha violato proprio il suindicato principio dell’autonomia (alias autosufficienza) del ricorso in cassazione e quindi dello scopo perseguito da tale principio, ossia la garanzia della certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia.
Un’ultima notazione.
Terminato l’iter di ratifica del Protocollo n. 15 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo in data 24 giugno 2013, a far data dal 1° febbraio 2022 il termine per l’introduzione di un ricorso individuale, sinora di sei mesi, verrà ridotto a 4 mesi, a decorrere dalla data della sentenza interna definitiva.
Non solo, ma, tra le ulteriori modifiche, si segnala il rafforzamento della condizione di ricevibilità del pregiudizio importante (di cui all’art. 35, § 3(b) CEDU) attraverso l’eliminazione di una delle due clausole di salvaguardia secondo cui non poteva essere dichiarato irricevibile per assenza di un pregiudizio importante il ricorso il cui oggetto non fosse stato previamente esaminato in maniera adeguata dai tribunali domestici.
Avv. Paolo Calabretta
del foro di Catania
Per leggere il provvedimento integrale si rimanda al seguente link: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212667
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