In tema di illegittima segnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia o alla CRIF, è onere del segnalante, che lamenti il mancato assolvimento dell’obbligo di preavviso, allegare e provare in giudizio la circostanza in base alla quale se tempestivamente avvisato avrebbe efficacemente impedito le segnalazioni.
Al contrario, la segnalazione non può dirsi illegittima, anche in caso di mancato preavviso, in tutti quei casi in cui la sussistenza nei data base di plurime segnalazioni, documentate in atti, anche succedutesi in tempi ravvicinati, evidenziano uno stato di decozione tale da indurre ragionevolmente a ritenere che il ricorrente, pur se tempestivamente avvisato, non avrebbe concretamente potuto dipanare le morosità che hanno condotto alle segnalazioni.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Foggia, Giudice Vincenzo Paolo Depalma, con l’ordinanza del 18 settembre 2021.
È accaduto che un cliente ricorreva in giudizio avverso una pluralità di istituti bancari onde sentire accertare l’illegittimità delle segnalazioni dagli stessi operati alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e alla CRIF.
Il ricorso si basava precipuamente sul mancato assolvimento da parte delle società convenute dell’obbligo di preavviso al cliente dell’imminente segnalazione.
Il Giudice, dopo aver ribadito la finalità della segnalazione che, lungi dal costituire un mero adempimento formale, costituisce lo strumento che consente al cliente di provvedere al pagamento dei debiti maturati o, al contrario, di contestarne la legittimità, ha affermato, tuttavia, la sussistenza di un onere in capo al ricorrente di provare che la segnalazione, laddove debitamente effettuata, avrebbe impedito il successivo inserimento nelle banche dati.
Laddove manchino tali allegazioni e al contrario sussistano a carico del cliente una pluralità di segnalazioni, anche ravvicinate, ciò è indice di uno stato di decozione ineliminabile da parte del debitore, anche se informato preventivamente dell’imminente segnalazione.
Per tali ragioni, il Giudice ha rigettato la domanda con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SEGNALAZIONE IN CENTRALE RISCHI: IL MANCATO PREAVVISO NON È CAUSA DI ILLEGITTIMITÀ
IL CLIENTE DEVE DIMOSTRARE LA SUSSISTENZA DI ELEMENTI OGGETTIVI TALI DA FAR RITENERE IN CONCRETO VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA
Ordinanza | Tribunale di Treviso, Giudice Francesca Vortali | 29.09.2020 |
PER IN “NON CONSUMATORI”, L’OBBLIGO È RIFERITO ALLA SOLA SEGNALAZIONE DI “SOFFERENZA”
Ordinanza | Tribunale di Pistoia, Giudice Emanuele Venzo | 23.01.2020 |
CENTRALE RISCHI: IL MANCATO PREAVVISO DELLA SEGNALAZIONE NON È DI PER SÉ CAUSA DI ILLEGITTIMITÀ
BISOGNA ESAMINARE SE RISULTA LESO IL DIRITTO DI DIFESA DEL CLIENTE E SE QUESTI FOSSE IN GRADO DI CONTESTARE LE VALUTAZIONI DELLA BANCA, POSTE A FONDAMENTO DELLA SEGNALAZIONE
Ordinanza | Tribunale di Patti, Giudice Maria Letizia F. Calì | 29.05.2020
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