Il fideiussore deve dimostrare l’applicazione delle clausole specifiche clausole ABI delle quali vuole far valere la nullità, producendo tempestivamente il modello su cui si fonda l’eccezione e provare l’appartenenza della banca alle intese vietate, nonché l’uniformità e la non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate. Invero, dall’accertamento dell’illiceità di talune specifiche clausole dello schema ABI non discende la nullità dell’intero contratto, dovendo la stessa essere valutata dal giudice ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c.
E il principio di diritto affermato da Corte d’Appello di Venezia, Pres. Taglialatela – Est. Zanon con la sentenza del 13/09/2021 n. 2356.
Nella fattispecie concreta, gli attori convenivano in giudizio la banca perché venisse dichiarata la nullità delle clausole del contratto di fideiussione che prevedevano la deroga agli artt. 1938, 1945 e 1957 c.c.
Gli stessi, soccombenti in primo grado, proponevano appello chiedendo la declaratoria di nullità della fideiussione, quale contratto stipulato a valle dell’intesa illecita sanzionata da Banca d’Italia con provvedimento 55/2015.
La Corte d’Appello respingeva il gravame, non ritenendo assolto l’onere della prova da parte dei fideiussori. Questi, infatti, avrebbero dovuto produrre in giudizio il modello ABI, provando l’appartenenza della banca alle intese vietate così come l’uniformità e la non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate.
Dall’accertamento dell’illiceità delle clausole contrastanti con lo schema ABI non deriverebbe la nullità dell’intero contratto, ma della singola clausola, a condizione tuttavia che il fideiussore provi l’applicazione nel caso concreto di tali pattuizioni e gli effetti, che conseguirebbero dalla loro espunzione dal contratto oggetto di causa.
Le clausole in esame sono quella di “reviviscenza” – che impone al fideiussore di rimborsare alla banca le somme incassate per il pagamento di obbligazioni garantite e che debbano essere restituite in seguito ad annullamento- e quella di “sopravvivenza”- che comporta l’obbligo del fideiussore di garantire la restituzione anche in caso di invalidità delle obbligazioni garantite. L’Autorità garante vi ha ravvisato una natura anticoncorrenziale, in quanto al fideiussore sono addossate tutte le conseguenze negative discendenti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca o dall’invalidità dell’obbligazione principale, impedendo l’accesso al credito.
Orbene, la declaratoria di nullità di un’intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2, non comporta automaticamente anche l’invalidità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese che vi aderiscono .
La nullità dell’intero contratto va esclusa in quanto, al contrario, si estenderebbe allo stesso l’art. 1419 c.c. -che ha invece carattere eccezionale in deroga al principio della conservazione del contratto- dichiarabile dal giudice solo quando risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza la parte colpita da invalidità.
Per tali ragioni, la Corte respingeva l’appello con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE – ANTITRUST: il controllo sulla validità del contratto deve essere effettuato ex actis
L’eccezione va disattesa quando è priva di adeguato supporto probatorio
Sentenza | Tribunale di Bari, Giudice Paola Cesaroni | 10.09.2020 | n.2631
FIDEIUSSIONE – ANTITRUST: il controllo sulla validità del contratto viene effettuato ex actis
L’onere della prova è in capo all’opponente, che deve produrre anche la copia del provvedimento della Banca d’Italia 2005
Sentenza | Tribunale di Rovigo, Giudice Pierangela Congiu | 20.07.2020 | n.50
FIDEIUSSIONI – ANTITRUST: la nullità delle clausole “Abi” va sostenuta con allegazioni e prove
Non può essere rilevata d’ufficio ed è inammissibile quando non formulata in primo grado o in atto di appello
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Apostoliti | 23.07.2020 | n.1966
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