In materia di cessione del credito, l’ente ponte succede, senza soluzione di continuità, all’ente in risoluzione nei diritti, nelle attività e nelle passività cedute ai sensi dell’art. 43, comma 4, del D. Lgs 16 novembre 2015 n° 180, che prevede una disciplina ad esso sovrapponibile” e che “i rapporti contrattuali già conclusi al momento della cessione, non costituendo in quel momento l’azienda bancaria, non sono oggetto di cessione” (cfr. in tal senso Tribunale di Ferrara, sentenza n. 806 del 21/11/2018; Tribunale Ferrara ordinanza 29/3/2018); quindi possono essere oggetto di trasferimento solo gli elementi, attivi o passivi, costituenti l’azienda bancaria facente capo all’ente in risoluzione ed esistenti al momento della costituzione dell’ente ponte.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Enrica Ciocca, con la sentenza n. 11395 del 1 luglio 2021.
LA NORMA
Art. 43 comma 4 d. lgs. n. 180/2015
Fermo restando l’articolo 47, comma 9, l’ente-ponte succede all’ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attività o nelle passività ceduti, salvo che la Banca d’Italia disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione.
Art. 47 comma 7 d. lgs. n. 180/2015
Salvo quanto è disposto dal Titolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell’ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione e, nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell’alta dirigenza del cessionario.
IL FATTO
È accaduto che una società correntista agiva in danno della Banca incorporante l’istituto di credito con cui aveva stipulato un contratto di apertura di credito e di conto corrente, onde sentire accertare l’applicazione di interessi ultralegali, di commissioni non dovute, con rideterminazione dell’esatto dare-avere con l’Istituto.
Costituitasi in giudizio, la Banca eccepiva il difetto di legittimazione passiva, in ragione dell’intervenuta estinzione del rapporto oggetto di lite ancor prima della cessione di tutti i diritti, le attività e passività da parte della Banca incorporata, in risoluzione.
Segnatamente, i passaggi che hanno interessato il rapporto contestato sono stati i seguenti:
– incorporazione della Banca stipulante l’originario contratto di conto corrente in diverso Istituto;
– risoluzione dell’Istituto posto in amministrazione straordinaria;
– creazione di un ente-ponte tra la Banca in risoluzione e la nuova Banca incorporante;
– fusione per incorporazione dell’Ente nella nuova Banca incorporante.
In virtù di tali passaggi, la convenuta deduceva che il contratto di conto corrente in oggetto era stato chiuso anteriormente al provvedimento di risoluzione della Banca incorporata per cui non era mai transitato all’ente ponte e, quindi, alla Banca incorporante; pertanto nessuna pretesa poteva essere azionata nei suoi confronti, per effetto dell’art. 47, co. 7 D.Lgs n. 180/2015, che, nel disciplinare la cessione dell’ente-Ponte, dispone che “salvo quanto è disposto dal Titolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell’ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, attività o passività oggetto della cessione […]”.
IL DECISUM
Il Giudice, intervenuto a dirimere la controversia, ha effettivamente ritenuto sussistente un difetto di legittimazione passiva in capo alla Banca incorporante, convenuta in giudizio, sul presupposto che gli enti-ponte, anche al fine di evitare una responsabilità per l’intera esposizione debitoria delle Banche ‘risolte’ e quindi la vanificazione della loro specifica funzione, non devono considerarsi legittimati passivi dei debiti, propri delle banche ‘risolte’, che siano già estinti o comunque non accertati alla data della costituzione dell’ente ponte.
Pertanto, è giustificabile l’attribuzione all’ente-ponte solo di quei rapporti contrattuali precedentemente posti in essere ed ancora sussistenti all’atto della cessione, proprio perché lo scopo dell’ente ponte è quello di proseguire l’attività bancaria, senza il peso di passività diverse da quelle espressamente indicate e, dunque, senza passività non conoscibili e riferite a rapporti ormai chiusi alla data di cessione.
Al contrario, quelli già definiti all’atto della cessione, già estinti o comunque in relazione a pretese non ancora accertate o neanche azionate in giudizio non possono essere oggetto di trasferimento all’ente-ponte –nel caso di specie – incorporato poi nella Banca incorporante convenuta.
Per tali ragioni, il Giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo all’Istituto convenuto, con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OGGETTO DI CESSIONE SONO TUTTI I DIRITTI, LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ IN ESSERE ALLA DATA DI EFFICACIA DELL’ATTO
Ordinanza | Tribunale di Reggio Emilia, II sez. civ., Giudice Stefania Calò | 12.06.2019
L’ISTITUTO DI CREDITO È CARENTE PER I RAPPORTI GIÀ CONCLUSI AL MOMENTO DELLA CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Mauro Martinelli | 20.02.2019 | n.158
ENTE PONTE: CARENTE DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA PER I RAPPORTI GIÀ CONCLUSI AL MOMENTO DELLA CESSIONE
IL DIRITTO ESTINTO NON SI TRASFERISCE AL CESSIONARIO
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Marianna Cocca | 21.11.2018 | n.806
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