In materia di estinzione anticipata di un finanziamento, sussiste il difetto di legittimazione passiva, rectius di titolarità passiva in capo alla Banca che ha erogato il prestito.
L’onere di restituzione del premio assicurativo grava infatti non sulla Banca erogante, ma sull’impresa assicuratrice con cui è stata stipulata polizza assicurativa.
Per tutti i finanziamenti stipulati dietro cessione del quinto stipendiale, estinti prima dell’anno 2010, resta applicabile il DPR n. 180/1950, in quanto il regolamento Isvap n° 35/2010 e del D.Lgs 141/2010 sono entrati in vigore successivamente.
Tuttavia, anche il regolamento Isvap prevede che il soggetto onerato di restituire il premio è la Compagnia Assicurativa: “nei contratti di assicurazioni connessi a finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore assicurato, le imprese nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, restituiscono al debitore assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria”.
In definitiva, in caso di estinzione di anticipata del finanziamento, l’azione di ripetizione del premio assicurativo può essere proposta nei soli confronti della Compagnia Assicurativa, posto che la società erogante non è legittimata passiva.
Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Salerno M. Cinzia Sanno con la sentenza n. 2095 del 24 maggio 2021.
È accaduto che un soggetto agiva in giudizio in danno della Banca succeduta ad un Istituto con cui aveva stipulato un finanziamento dietro cessione del quinto stipendiale.
Parte attrice, segnatamente, lamentava la mancata restituzione da parte della Banca dei costi assicurativi non maturati stante l’estinzione anticipata del finanziamento.
La Banca succeduta, costituitasi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo onere della Compagnia assicuratrice che aveva stipulato la specifica polizza di restituire i costi non maturati.
Il Giudice, intervenuto a dirimere la controversia, ha confermato il difetto di legittimazione passiva in capo alla Banca erogante, precisando altresì che la non ripetibilità dei costi assicurativi non maturati per l’estinzione anticipata del finanziamento deriva altresì dall’esclusione di tale possibilità sancita nella clausola contrattuale espressamente pattuita e sottoscritta dal soggetto finanziato.
Per tali ragioni, il Giudice ha rigettato la domanda attorea, con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE: legittimata passivamente è l’impresa assicuratrice
NON SUSSISTE ALCUN OBBLIGO RESTITUTORIO IN CAPO ALL’ENTE EROGATORE DEL FINANZIAMENTO
Sentenza | Tribunale di Asti, Giudice Andrea Carena | 27.06.2019 | n.607
E’ ILLEGITTIMA LA RICHIESTA DI RESTITUZIONE DI COSTI E COMMISSIONI
Sentenza | Giudice di Pace di Roma, Dott.ssa Anna Condò | 20.11.2018 | n.38765
RIMBORSO ONERI: LA DISCIPLINA DEL D.LGS 141/2010 NON SI APPLICA AI CONTRATTI STIPULATI EX ANTE
LA NUOVA DISCIPLINA NON HA EFFETTI RETROATTIVI
Sentenza | Giudice di Pace di Brescia, dott. Francesca Poma | 08.11.2018 | n.1870
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