In materia di contratti derivati, l’analisi sulla finalità di copertura va condotta avuto riguardo alle risultanze disponibili “ex ante”, non già secondo i dati disponibili “ex post”.
In ogni caso, la sproporzione tra le alee contrattuali non comporta nullità per mancanza di causa: esse non devono essere necessariamente simmetriche, in quanto nessuna norma prevede che lo swap debba avere valore di mercato pari a zero, a pena di nullità.
Se lo swap stipulato dalle parti è non par, con riferimento alle condizioni corrispettive iniziali, lo squilibrio così emergente esplicitamente dal negozio può essere riequilibrato con il pagamento, al momento della stipulazione, di una somma di denaro al soggetto che accetta le pattuizioni deteriori: questo importo è chiamato upfront (e i contratti non par che non prevedano la clausola di upfront hanno nel valore iniziale negativo dello strumento il costo dell’operazione: nella prassi, il compenso dell’intermediario per il servizio fornito).
Sono i principi ribaditi dal Tribunale di Bergamo, in persona del Giudice Chiara Mazzoni nella sentenza del 20.10.2021 n. 1816.
Nel caso di specie, una società conveniva in giudizio la banca con cui aveva intrattenuto un’operazione di Interest Rate Swap, lamentando – tra l’altro – la nullità del contratto per asserita mancanza di “alea bilaterale”.
Il focus della doglianza attorea risiedeva essenzialmente nel seguente ragionamento: analizzando la “causa in concreto”, lo strumento sarebbe stato proposto dalla banca con funzione di copertura, ma l’Istituto non avrebbe indicato perché esso sarebbe stato inadeguato a tal fine, limitandosi in sostanza ad una valutazione ex post fondata sull’andamento decrescente dell’Euribor, con conseguenti differenziali negativi per il cliente.
Nel respingere la prospettazione attorea, il Tribunale ha preliminarmente notato come nessuna censura fosse stata specificamente mossa in merito all’adeguatezza del nozionale utilizzato, alla durata del contratto e al parametro stabilito per la banca.
Parte attrice aveva poi, in particolare, lamentato che la banca convenuta non avrebbe potuto non sapere che stava consigliando alla propria cliente di coprirsi dal rialzo dei tassi quando, già nel 2011, nulla faceva prevedere un loro aumento.
Ma, sul punto, il Giudice ha ricordato come la previsione di andamento del tasso di riferimento dovesse essere ricostruita più correttamente avuto riguardo alle risultanze disponibili “ex ante”, non già secondo i dati disponibili “ex post”, così smentendo anche le risultanze peritali che avevano concluso per una possibile inadeguatezza della finalità di copertura.
In punto di diritto, poi, il Tribunale ha ribadito che l’alea non deve essere necessariamente simmetrica da un punto di vista quali-quantitativo, giacché, come puntualizzato dal condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, “il mero squilibrio delle alee non comporta di per sé la nullità del negozio per mancanza di causa: nessuna norma prevede – tanto più a pena di nullità per (asserita) carenza di causa – che lo swap debba avere valore di mercato pari a zero” (v. Trib. To, sent. n. 3407/2017).
In altri termini, l’eventuale sproporzione tra il rischio assunto dal cliente rispetto al rischio assunto dalla banca non incide sulla struttura del contratto, e quindi sulla sua validità.
Infatti, “se lo swap stipulato dalle parti è non par, con riferimento alle condizioni corrispettive iniziali, lo squilibrio così emergente esplicitamente dal negozio può essere riequilibrato con il pagamento, al momento della stipulazione, di una somma di denaro al soggetto che accetta le pattuizioni deteriori: questo importo è chiamato upfront (e i contratti non par che non prevedano la clausola di upfront hanno nel valore iniziale negativo dello strumento il costo dell’operazione: nella prassi, il compenso dell’intermediario per il servizio fornito)” (v. Cass. S.U. n. 8770/2020 e, nello stesso senso, Trib. Mi, sent. n. 4193/2021).
Per le ragioni suesposte il Tribunale ha rigettato la domanda attorea, non ravvisando il dedotto profilo di invalidità del contratto.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTI DERIVATI: L’ALEA RAZIONALE NON INFLUENZA LA CAUSA
NON PUÒ DICHIARARSI LA NULLITÀ PER MANCATA INDICAZIONE DEL MARK TO MARKET
Sentenza | Tribunale di Firenze, Giudice Massimo Maione Mannamo | 11.05.2020 | n.1041
INAMMISSIBILE LA VALUTAZIONE EX POST DELLA MANCANZA DI UNA CONVENIENZA ECONOMICA DELL’OPERAZIONE
Ordinanza | Tribunale di Firenze, Giudice Massimo Maione Mannamo | 09.03.2017
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