In materia di ammortamento alla francese, giova ricordare che la caratteristica di tale piano di ammortamento non è quella di operare un’illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di L’Aquila, Giudice Emanuele Petronio, con la sentenza n. 423 del 16 giugno 2021.
Nella fattispecie in esame, è accaduto che una società mutuataria agiva in danno della Banca mutuante onde sentir accertare l’illegittimità del piano di ammortamento applicato che avrebbe cagionato un effetto anatocistico al contratto stipulato.
Il Giudice di merito, intervenuto a dirimere la controversia, ha escluso la sussistenza di un’illecita capitalizzazione degli interessi con l’applicazione del piano di ammortamento c.d. “alla francese”.
Segnatamente, il giudicante ha chiarito che, con tale modalità, il rimborso del finanziamento avviene a rate posticipate, ciascuna delle quali è comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi corrispettivi calcolati sul capitale residuo non ancora restituito. Ciò comporta che la quota di interessi sia più alta nel primo periodo e decresca nel corso dell’ammortamento, mentre, al contrario, la quota di capitale è più bassa all’inizio e cresce progressivamente. Questo metodo garantisce, per l’appunto, al mutuatario il vantaggio di una rata di ammortamento costante, consentendo facili previsioni circa l’incidenza del peso sulla propria generale situazione economica.
Gli interessi convenzionali sono quindi calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Prima di ribadire la validità della pattuizione intervenuta tra le parti in merito all’applicazione del suddetto piano di ammortamento, il Tribunale richiama la giurisprudenza conforme che ha escluso la difformità del meccanismo contabile dell’ammortamento alla francese con la disciplina dell’anatocismo.
Gli interessi che compongono la singola quota, infatti, sono calcolati man mano sul capitale residuo, cioè su ciò che rimane da pagare del capitale dopo ogni pagamento di rata; quindi, si pagano ogni volta interessi calcolati sul capitale decrescente e in relazione al periodo cui la rata si riferisce. La rata successiva porta in sé interessi che sono conteggiati alla percentuale stabilita solo sul capitale che man mano residua, a seconda del periodo. Ciò non conduce mai alla generazione di interessi su interessi (Tribunale di Forlì, sent. del 08.02.2021).
In realtà, nel decisum della sentenza in esame si legge che “il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all’art. 1194 c.c. in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l’imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.”
Per tali ragioni, il Giudice ha rigettato le pretese attoree, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Non è in contrasto con il divieto di anatocismo né con i doveri di trasparenza
Sentenza | Tribunale di Lecce, Giudice Sergio Memmo | 29.06.2020 | n.1510
PIANO DI AMMORTAMENTO FRANCESE: NON DÀ LUOGO AD ANATOCISMO
GLI INTERESSI VENGONO CALCOLATI SUL RESIDUO E NON SULL’INTERO
Sentenza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Armano Rel. Cricenti | 20.05.2020 | n.9237
PIANO DI AMMORTAMENTO FRANCESE: NON DÀ LUOGO AD ANATOCISMO
GLI INTERESSI VENGONO CALCOLATI SUL RESIDUO E NON SULL’INTERO
Sentenza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Armano Rel. Cricenti | 20.05.2020 | n.9237
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