“Il correntista che agisce per la ripetizione e/o anche solo per l’accertamento di asseriti indebiti corrisposti alla banca nel corso del rapporto di conto corrente ha l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato ovvero ha l’onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell’azione promossa e non può quindi limitarsi ad allegazioni generiche, in quanto ciò renderebbe l’azione meramente esplorativa. È necessario, quindi, che il correntista indichi le poste attive e passive per le quali si assume di aver pagato importi maggiori di quelli dovuti, o non dovuti affatto, con la conseguenza che una contestazione generica, comporta l’infondatezza nel merito della domanda.”
E’ il principio di diritto affermato dal Tribunale di Modena, Giudice Luca Primiceri, nella sentenza del 05.07.2021 n. 1081.
Segnatamente, l’onere della prova non può considerarsi assolto attraverso la mera produzione di una perizia di parte ovvero di una consulenza tecnica.
Nel caso di specie, infatti, la correntista non aveva allegato gli estratti conto necessari all’assolvimento dell’onere della prova a suo carico.
Pertanto il Tribunale rigettava la domanda di parte attrice per il mancato assolvimento dell’onere della prova.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LE PRODUZIONI DOCUMENTALI SVINCOLATE DA UNA SPECIFICA ALLEGAZIONE NEGLI SCRITTI DIFENSIVI VANNO CONSIDERATE TAMQUAM NON ESSET
Sentenza | Tribunale di Asti, Giudice Pasquale Perfetti | 21.01.2021 |
LE CARENZE ALLEGATORIE NON POSSONO ESSERE SUPERATE CON UNA CTU CHE SAREBBE TOTALMENTE ESPLORATIVA
Sentenza | Tribunale di Asti, Giudice Pasquale Perfetti | 21.01.2021 |
RIPETIZIONE INDEBITO: spetta al creditore istante provare i fatti costitutivi della sua pretesa
Allegazioni generiche non consentono l’accertamento delle condizioni applicate dalla Banca
Sentenza | Tribunale di Vercelli, Giudice Elisa Trotta | 05.01.2021 | n.12
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-spetta-al-creditore-istante-provare-i-fatti-costitutivi-della-sua-pretesa
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