La banca, che abbia incassato un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario previsto dal titolo, è responsabile per inadempimento dell’art 43 R.D. 21/12/1933 n. 1736.
La disposizione in esame prevede che l’assegno bancario, emesso con tale tipo di clausola, possa essere pagato solo al prenditore.
Il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal giratario comporta la violazione di un obbligo ex lege.
Pertanto, è configurabile una responsabilità di tipo contrattuale, soggetta all’ordinario termine prescrizionale di dieci anni, di cui all’art. 2946 c.c.
E’ il principio ribadito dal Giudice di Pace di Roma, dott. Nicola Dolce, con sentenza del 10.02.2021 n. 18243
Nel caso di specie, la società cliente agiva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno contro la banca, deducendo di aver emesso un assegno di traenza con clausola “non trasferibile”, incassato da un soggetto diverso dal beneficiario.
Il diritto al risarcimento risultava, però, ormai prescritto, in quanto -data la ricostruzione della responsabilità della banca come contrattuale- era ormai decorso un lasso di tempo superiore a dieci anni tra l’incasso e la notifica della citazione.
Per le ragioni esposte, il Giudice di Pace rigettava la domanda dell’attrice con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Se questi non comunica al giratario il rifiuto di pagamento è responsabile verso il correntista traente
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Rel. Meroni | 22.05.2019 | n.2241
L’istituto di credito può provare che l’inadempimento non le è imputabile ex art. 1176 c.c.
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. VI, Pres. Genovese – Rel Dolmetta | 01.07.2019 | n.17641
ASSEGNO NON TRASFERIBILE: la responsabilità della banca negoziatrice ha natura contrattuale
Esente da colpa in caso adempimento diligente ex art. 1176, 2 co cod. civ.
Ordinanza | Cass. Civ., Sez. III, Pres. Fiecconi – Rel. Olivieri | 17.01.2019 | n.1049
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno