In tema di estinzione anticipata dei finanziamenti ai consumatori stipulati prima del 25 luglio 2021, alla luce del nuovo testo dell’art. 125 sexies TUB e del comma 2 dell’art. 11 octies del Decreto legge 25.05.2021 n. 106, la riduzione dei costi accessori deve riguardare esclusivamente quelli dovuti per la vita residua del contratto e, quindi, i soli costi c.d. recurring, secondo il testo previgente dell’art. 125sexies TUB applicabile ratione temporis.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Nola, GOT Antonio Ruggiero, nell’ordinanza del 08.11.2021.
Nel caso di specie, era accaduto che – in seguito a ricorso presentato all’ABF – il Collegio Arbitrale riconosceva ad un mutuatario il rimborso del residuo di tutti i costi accessori ad un contratto di finanziamento contro “cessione del quinto”, anticipatamente estinto.
A seguito della pronuncia arbitrale “sfavorevole”, l’intermediario conveniva in giudizio il cliente, con ricorso ex art. 702bis c.p.c., al fine di ottenere una pronuncia che – vanificando il responso ABF – riconoscesse la natura “up front” (attinenti, cioè alla fase genetica del rapporto e non alla sua durata) delle commissioni accessorie non rimborsate e l’insussistenza del diritto del mutuatario a qualsivoglia ulteriore rimborso, al netto di quanto già conseguito in sede di estinzione anticipata.
Al riguardo, va precisato che il Collegio ABF, accogliendo il ricorso, aveva adottato un’interpretazione dell’art. 125 sexies T.U.B. aderente ai c.d. principi “Lexitor” (la nota pronuncia della Corte di Giustizia UE che ha riacceso il contenzioso sulle estinzioni anticipate), secondo la quale la riduzione del costo totale del credito doveva includere tutti i costi posti a carico del consumatore, ritenendo, nel merito, che la commissione di accensione del finanziamento e quella di gestione del finanziamento previste dal contratto, dovessero essere considerate entrambe commissioni recurring da rimborsare.
Tale interpretazione, anche alla luce del nuovo testo dell’art. 125 sexies T.U.B. e del comma 2 dell’art. 11 octies del Decreto Legge 25.05.2021 n. 73, convertito nella Legge 23.07.2021 n. 106, non è stata condivisa dal Tribunale.
Invero – ha affermato il Giudicante – ratione temporis, alla fattispecie concreta deve essere applicato il testo previgente dell’art. 125 sexies T.U.B., secondo cui la riduzione deve essere riferita solo ai costi relativi alla vita residua del contratto: i c.d. costi recurring, tra cui non può essere computata -ad esempio- la commissione dell’intermediario-mandatario di accensione del finanziamento, come invece può avvenire per la commissione dell’intermediario-mandatario di gestione dello stesso.
Per tali ragioni, il Tribunale ha accolto il ricorso dell’Intermediario, condannando il cliente a restituire le somme indebitamente rimborsate a seguito della decisione ABF.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Il criterio di rimborso “all inclusive” si applicherà solo ai rapporti sorti dal 25 luglio 2021
Sentenza | Giudice di Pace di Torino, Giudice Maria Luisa Cultrera | 25.10.2021 | n.2631
CASO LEXITOR: l’attesa pronuncia del Collegio di Coordinamento ABF sul “nuovo art. 125 sexies TUB”
Per i vecchi contratti resta il rimborso dei soli costi “recurring”
Decisione | ABF, Collegio di coordinamento | 15.10.2021 | n.21676
Rimborso “all inclusive” solo per i rapporti successivi al 25 luglio 2021
Sentenza | Giudice di Pace Piombino, dott.ssa Marielena Cristiani | 16.08.2021 | n.66
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno