In tema di indebito bancario, l’onere della prova grava su chi intenda agire per ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di interessi, ai sensi dell’art. 2697 c.c.
A tal riguardo, occorre produrre in giudizio la documentazione utile ad attestare la chiusura dei conti corrente, non potendo essere invocata a tal fine la sola consulenza tecnica d’ufficio, mezzo utilizzabile per provare fatti già attestati.
E’ il principio di diritto espresso dal Tribunale di Bergamo, Giudice Luca Verzeni nella sentenza n. 1386 del 19.07.2021.
Nel caso di specie, il cliente correntista agiva in giudizio contro l’istituto di credito al fine di ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato a titolo di interessi anatocistici, ultralegali, usurari, commissioni di massimo scoperto.
Orbene, l’azione di ripetizione di indebito presuppone che l’onus probandi sia a carico dell’attore, il quale deve produrre gli estratti conto dalla apertura del contratto di conto corrente, non limitandosi a provare il titolo su cui si fonda la pretesa.
In particolare, l’azione in esame è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, che decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, non dal momento dell’annotazione in conto delle singole poste di interessi illegittimamente addebitati.
L’annotazione in conto di una posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un aumento del debito del cliente, o una diminuzione del credito di cui egli ancora dispone, ma non si risolve in un’attività solutoria il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa, ma non per ripetere un pagamento che ha ancora avvenuto.
Di tal chè, questo potrà dirsi effettuato solo dopo che – in seguito alla chiusura del rapporto di apertura di credito in conto corrente, vi sia stata restituzione del saldo finale a favore della banca.
Nella fattispecie in questione, il cliente non provava il saldo del conto attraverso la specifica allegazione di rimesse di natura solutoria.
Il Tribunale rigettava la domanda con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’OMESSA AZIONE DA PARTE DEL LIQUIDATORE, UNICO SOGGETTO LEGITTIMATO, COSTITUISCE CHIARA RINUNCIA AL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Chieti, Giudice Enrico Colagreco | 05.07.2021 | n.487
INDEBITO: ONERE DEL CLIENTE DI PRODURRE L’INTERA SEQUENZA DEGLI ESTRATTI CONTO
LA SERIE ININTERROTTA DOVRÀ PARTIRE DALL’INIZIO DEL RAPPORTO
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Lorenzo Lentini | 27.05.2021 | n.1484
IRRILEVANTE IL CONSENSO EX ART 198 CPC TRATTANDOSI DI PROVE DOCUMENTALI SU FATTI POSTI A FONDAMENTO DELLA DOMANDA
Sentenza | Corte d’Appello di Catanzaro, Pres. Barillari – Rel. Tallarida | 18.03.2021 | n.372
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