“Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l’applicazione dell’art. 1956 c.c. ha l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche”
Questo il principio espresso dal Tribunale di Milano, Pres. Bellesi-Rel.Carnì, nella sentenza n.9050 del 08.11.2021.
Nel caso di specie, i fideiussori convenivano in giudizio la banca lamentando la violazione dei doveri di buona fede e correttezza di cui all’art. 1956 c.c.
Orbene, principio ormai consolidato è quello secondo cui, laddove il fideiussore agisca per essere liberato dalla garanzia secondo quanto affermato dall’art. 1956 c.c., deve provare i fatti a fondamento del suo diritto, quindi che il creditore abbia prestato credito ad un terzo, senza la sua autorizzazione e nella consapevolezza del peggioramento della sua situazione patrimoniale.
Nella fattispecie, tale onere probatorio non risultava ottemperato, soprattutto in relazione al momento in cui la banca ha avuto consapevolezza del mutamento delle condizioni economiche della debitrice principale.
Sul punto, inoltre, la disciplina applicabile prevede che sia onere del creditore chiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di fare credito a un terzo, qualora le sue condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipula del contratto di garanzia: quest’ obbligo non sussiste se le qualità di fideiussore e legale rappresentante della società debitrice principale coesistono nella stessa persona.
Nel caso di specie, la circostanza che il fideiussore deteneva l’intero capitale della società debitrice (della quale ricopriva anche il ruolo di amministratore unico e legale rappresentante) consente di concludere che il fideiussore fosse a conoscenza delle effettive condizioni economiche e finanziarie del soggetto beneficiario dell’erogazione di credito, il che fa venire meno l’esigenza di protezione che l’art. 1956 c.c. accorda al garante sul presupposto della sua estraneità ed incolpevole ignoranza rispetto ai reali termini di svolgimento del rapporto garantito.
Per tutte queste ragioni, il Tribunale rigettava l’opposizione di parte attrice con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LIBERAZIONE DELLA GARANZIA EX ART. 1956 CC: L’onere della prova è a carico del fideiussore
Va assolto con il raffronto tra consistenza patrimoniale e solvibilità del debitore e al momento della fideiussione
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Michela Guantario | 29.06.2021 | n.5577
Tale disposizione si potrebbe applicare anche per il garante autonomo, nonostante la contraria giurisprudenza granitica sul tema?
Sentenza | Corte d’Appello di Firenze, Pres. Riviello – Rel. Severi | 15.04.2020 | n.792
Non può invocare la liberazione dalla garanzia il fideiussore che si presuma a conoscenza delle condizioni economiche del debitore principale
Sentenza | Tribunale di Rimini, Giudice Lorenzo Maria Lico | 28.04.2021 | n.414
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