Il dibattito sul credito ai consumatori e sull’estinzione anticipata dei finanziamenti (in specie, “cessioni del quinto”), a seguito della sentenza “Lexitor”, è sempre più serrato e fa registrare un nuovo intervento da parte di Banca d’Italia.
Da “Palazzo Koch” arrivano nuove indicazioni per gli intermediari – Prot. 1710613/21 del 1 dicembre 2021 – a seguito del mutato contesto normativo nazionale (Legge di conversione del “Decreto Sostegni-bis”), che disattendono definitivamente le (discusse) “linee orientative” del 4 dicembre 2019 e prendono atto della irretroattività dei principi “Lexitor” per tutti i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021.
La comunicazione ricostruisce sinteticamente la recente evoluzione normativa e giurisprudenziale, ricordando che con la nota sentenza “Lexitor” dell’ 11 settembre 2019, la Corte di Giustizia europea è intervenuta sull’estinzione anticipata dei finanziamenti ai consumatori, statuendo che il diritto del mutuatario alla riduzione del costo del credito, in tali ipotesi, deve includere tutti i costi posti a carico dello stesso.
Sulla scia di tale interpretazione dell’ art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, il Legislatore italiano ha modificato la disciplina interna con l’art 11 octies del d.l. 73/2021 (introdotto in sede di conversione dalla legge 106/2021), incidendo in particolare sull’art. 125 sexies T.U.B. che, nella novellata formulazione, prevede che, in caso di estinzione anticipata, il consumatore abbia diritto alla riduzione degli interessi e dei costi compresi nel costo totale del credito, in misura proporzionale alla vita residua del contratto ad esclusione delle imposte.
Tale disposizione si applicherà però, ratione temporis, solo ai contratti sottoscritti successivamente alla novella (entrata in vigore il 25 luglio 2021), con la conseguenza che per le estinzioni anticipate di quelli stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione continueranno ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
Tenuto conto di ciò – ed in attesa della decisione della Consulta in merito alla questione di legittimità dell’art. 11 octies in parola sollevata dal Tribunale di Torino lo scorso 2 novembre – la Banca d’Italia comunica che si atterrà alla nuova previsione di legge, considerando di non dover dare seguito alle linee orientative dalla stessa emanate il 4 dicembre 2019 (*) in quanto legate ad una non più attuale interpretazione della disciplina.
Per approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Il criterio di rimborso “all inclusive” si applicherà solo ai rapporti sorti dal 25 luglio 2021
Sentenza | Giudice di Pace di Torino, Giudice Maria Luisa Cultrera | 25.10.2021 | n.2631
CASO LEXITOR: l’attesa pronuncia del Collegio di Coordinamento ABF sul “nuovo art. 125 sexies TUB”
Per i vecchi contratti resta il rimborso dei soli costi “recurring”
Decisione | ABF, Collegio di coordinamento | 15.10.2021 | n.21676
Rimborso “all inclusive” solo per i rapporti successivi al 25 luglio 2021
Sentenza | Giudice di Pace Piombino, dott.ssa Marielena Cristiani | 16.08.2021 | n.66
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(*) Si ricorda che, con la comunicazione del 4 dicembre 2019, Banca d’Italia aveva invitato “pro futuro” gli Intermediari ad adeguare i contratti ai criteri di riduzione individuati dalla Corte di Giustizia UE, assicurando il rimborso di tutti i costi accessori. Le anzidette “linee orientative” avevano suscitato incertezza tra gli istituti finanziari, alla luce della considerazione che il contesto normativo nazionale e la disciplina secondaria – anche avuto riguardo agli Orientamenti di vigilanza della stessa Bankitalia – avevano abilitato questi ultimi a trattenere i costi “up-front” in sede di estinzione anticipata.
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