Ai fini della valutazione del tasso usurario, è necessario prendere in considerazione anche la c.d. commissione di massimo scoperto, ai sensi dell’art. 2 bis, comma 2., del D.L. 185/2008, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
Il calcolo de quo va effettuato comparando separatamente il tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e la commissione di massimo scoperto.
E’ il principio espresso dal Tribunale di Chieti, Giudice Francesco Grassi nella sentenza del 28.06.202 n. 90.
Nel caso attenzionato, la cliente di una banca -con la quale aveva stipulato un contratto di conto corrente- agiva in giudizio lamentando l’usurarietà degli interessi in concreto applicati con particolare riguardo alla CMS.
Sul punto, il D.L. 185/2008, al comma 2 dell’art. 2 bis prevede che “gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, confermando l’interpretazione secondo cui la CMS rilevi ai fini dell’usura attraverso un calcolo separato, hanno -tuttavia- considerato tale disposizione come innovativa rispetto all’art. 644 c.p., pertanto non applicabile retroattivamente.
Segnatamente, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore di tale norma, la verifica del superamento della soglia usuraria -come determinata ai sensi della L. 108/1996- va fatta con separata valutazione del tasso effettivo globale di interesse praticato in concreto e la CMS, intesa quale commissione calcolata in percentuale rispetto allo scoperto massimo relativo al periodo di riferimento.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, in seguito a CTU, si rilevava che il tasso applicato per la commissione di massimo scoperto fosse inferiore al tasso- soglia.
Pertanto, il Tribunale rigettava la domanda attorea con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: NEI RAPPORTI ANTE 2010 IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA SI CALCOLA COMPARANDO IL TEG E LA CMS
NEL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO, IL CLIENTE PUÒ UTILIZZARE PIÙ VOLTE IL CREDITO, RIPRISTINANDONE LA DISPONIBILITÀ EX ART. 1843 CC
Sentenza | Tribunale di Savona, Giudice Fabrizio Pelosi | 01.10.2019 | n.852
USURA BANCARIA: LE SEZIONI UNITE METTONO FINE AL DIBATTITO SULLA RILEVANZA DELLA CMS ANTE 2010
AI FINI DEL RAFFRONTO AL TASSO SOGLIA ANDRÀ CONSIDERATA SOLO L’EVENTUALE ECCEDENZA TRA LA CMS PRATICATA E LA CMS SOGLIA
Sentenza | Cassazione Civile – Sezioni unite, Pres. Mammone – Rel. De Chiara | 20.06.2018 | n.16303
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