In materia di affidamento, nell’ordinamento non vi è spazio per la figura del fido di fatto, ossia di un fido ricavabile sulla base degli estratti conto e di una serie di indici da cui desumere che l’istituto di credito, pur non formalizzando un contratto scritto, abbia di fatto, con comportamenti concludenti, concesso un fido sul conto al cliente, in quanto il contratto di affidamento ha un requisito di forma prescritto a pena di nullità, che se non rispettato non consente di attingere aliunde alla prova della sua esistenza.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Reggio Calabria, Giudice Elena Manuela Aurora Luppino, con la sentenza n. 1183 del 1 settembre 2021.
Nella fattispecie in esame, è accaduto che una società correntista agiva in danno della propria Banca, lamentando l’inesistenza del credito in capo al medesimo Istituto e, al contrario, la sussistenza di un proprio credito, chiedendo la restituzione di quanto indebitamente versato oltre al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittimità delle clausole applicate al contratto sussistente tra le parti.
A fronte della contestazione della Banca convenuta, la quale nei suoi atti difensivi aveva preliminarmente eccepito la prescrizione di determinati pagamenti, stante la loro natura solutoria, la società attrice opponeva la sopraggiunta circostanza di un rapporto di extrafido sorto per comportamenti concludenti tra le parti medesime.
Il Giudice, tuttavia, intervenuto a dirimere la controversia, ha chiarito che all’epoca dell’instaurazione di tutti i rapporti bancari oggetto di causa (tutti post 1999) già vigeva l’obbligo della forma scritta ad substantiam previsto dall’art. 117 TUB, sicchè la prova dell’esistenza di un contratto di affidamento può essere fornita solo tramite la produzione del contratto scritto, essendo la forma scritta richiesta a pena di nullità del negozio.
Ovviamente l’onere della prova circa l’esistenza dell’affidamento, dinanzi alla precisa eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, grava sulla parte attrice (cfr. Cass. n. 27705/2018; Corte d’Appello di Venezia sentenza 19 giugno 2019 n. 2555).
Il Giudice ha pertanto osservato che nell’ordinamento non vi è spazio per la figura del fido di fatto, ossia di un fido ricavabile sulla base degli estratti conto e di una serie di indici da cui desumere che l’istituto di credito, pur non formalizzando un contratto scritto, abbia di fatto, con comportamenti concludenti, concesso un fido sul conto al cliente, in quanto il contratto di affidamento ha un requisito di forma prescritto a pena di nullità, che se non rispettato non consente di attingere aliunde alla prova della sua esistenza.
Ciò significa che parte attrice non può invocare l’esistenza di un extrafido di fatto, rectius di un fido maggiore di quello risultante contrattualmente, se non fornendo la prova scritta.
Per tale ragione, il Giudice ha rigettato la doglianza concernente la sussistenza del fido di fatto nel contratto di cui è causa.
Per maggiori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO: IRRILEVANTE IL FIDO DI FATTO, OCCORRE IL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO
E’ ONERE DEL CORRENTISTA DIMOSTRARE L’ESISTENZA DELL’AFFIDAMENTO
Sentenza | Corte d’Appello di Torino, Pres. Silva – Rel. Coccetti | 15.02.2021 | n.184
INDEBITO/PRESCRIZIONE: IRRILEVANTE IL FIDO DI FATTO, OCCORRE IL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO
LA FORMA SCRITTA È RICHIESTA AD SUBSTANTIAM PER CUI È IMPOSSIBILE FONDARE L’ACCERTAMENTO DELL’AFFIDAMENTO SU PROVE INDIRETTE
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. De Chiara, Cons.- Rel. Nazzicone | 30.10.2018 | n.27705
CONTRATTI BANCARI: NO ALL’OBBLIGO DELLA FORMA SCRITTA PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE SULLA TRASPARENZA
L’ART. 117 TUB NON HA EFFICACIA RETROATTIVA
Sentenza | Corte d’Appello di Bari, Rel. Colella | 03.08.2020 | n.1462
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno