Nell’ambito di un contratto di finanziamento fondiario, l’ISC (indicatore sintetico di costo) non rientra nella nozione di prezzo che – ai sensi dell’art. 117, comma 6, T.U.B. – deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi, giacché non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, assolvendo – di contro – unicamente ad una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento.
Pertanto, anche in caso di erronea indicazione dell’ISC/TAEG, detta circostanza non è idonea a determinare una maggiore onerosità del finanziamento o un’incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, ma solo un’erronea interpretazione del suo costo complessivo, la cui errata previsione non comporta la sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6, TUB. Né risulta applicabile il successivo comma 7, che individua un tasso sostitutivo o l’applicazione del minor prezzo pubblicizzato per l’ipotesi, diversa da quella in esame, in cui difetti o siano nulle le clausole relative ad interessi, prezzi o condizioni.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato, con la sentenza n. 949 del 16 settembre 2021.
Nella controversia in esame, una mutuataria agiva in danno della Banca mutuante, rappresentando, tra le altre doglianze, l’asserita erronea indicazione dell’ISC all’interno del contratto di finanziamento fondiario stipulato tra le stesse.
Il Giudice di merito, intervenuto a dirimere la controversia, ha ribadito, come già avvenuto in precedenti sentenze anche del medesimo Tribunale, che l’ISC non rientra nel concetto di prezzo del contratto, non incidendo in alcun modo sugli interessi effettivamente applicati e quindi non rientrando tra le condizioni direttamente applicabili al contratto. L’ISC, infatti, assolve ad una funzione esclusivamente di informazione e trasparenza, indicando il costo complessivo del finanziamento.
La sua eventuale erronea indicazione, pertanto, non determina la nullità del contratto a cui accede o delle singole clausole, ma al più configura un illecito di cui la Banca convenuta potrà essere chiamata a rispondere sotto un profilo risarcitorio, sul presupposto di un’eventuale violazione di responsabilità precontrattuale che sull’Istituto incombeva.
Alla luce di ciò, atteso che nel caso di specie parte attrice ha omesso di dedurre, ancor prima di provare, in cosa si sarebbe sostanziato il danno patito in virtù della dedotta presunta difformità, il Giudice ha escluso il riconoscimento di qualsivoglia forma di risarcimento in favore della mutuataria.
Per tali ragioni, il Tribunale ha rigettato le pretese attoree, con condanna della parte attrice al pagamento della metà delle spese di lite e compensazione della metà restante.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO – ISC: LA MANCATA O INESATTA INDICAZIONE DELL’INDICE SINTETICO NON È CAUSA DI INDETERMINATEZZA DEL TASSO EX ART. 117, VI CO. TUB
AL PIÙ, IL MUTUATARIO PUÒ INVOCARE LA TUTELA RISARCITORIA-PRECONTRATTUALE PER NON AVER POTUTO CONTRARRE ALTRO PRESTITO A CONDIZIONI MIGLIORI
Sentenza | Tribunale Di Cremona, Giudice Daniele Moro | 06.07.2021 | N.348
L’ISC NON COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO CONTRATTUALE
SVOLGE UNA FUNZIONE MERAMENTE INFORMATIVA IN ORDINE AL CONTENUTO DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Larino, Giudice Michele Russo | 03.01.2021 | n.2
MUTUO – DIVERGENZA ISC /TAEG: NON DÀ LUOGO A VIOLAZIONE DELL’ART. 117 DEL TUB
SI TRATTA DI UN MERO ELEMENTO INFORMATIVO FORNITO DALLA BANCA AL CLIENTE
Ordinanza | Corte di Appello di Torino, Pres. Maccarone – Rel Morbelli | 28.01.2020 |
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