L’accertamento tecnico preventivo, di cui all’art. 696 bis c.p.c., utilizzato per accertare e determinare crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, ha una finalità deflattiva, in quanto l’acquisizione di elementi probatori eventualmente decisivi nel futuro giudizio potrebbe evitare di addivenire allo stesso.
Il ricorso ex art. 696 bic c.p.c non può utilizzato per accertamento tecnico preventivo relativo ad una questione di nullità dei contratti conclusi su questioni giuridiche controverse.
Tale strumento può prescindere dal requisito del periculum in mora, ma non da quello del fumus boni iuris: il provvedimento di ammissione della consulenza a fini conciliativi ha carattere di strumentalità e provvisorietà ed è un atto istruttorio funzionalmente collegato e strumentale al diritto di cui si chiederà la tutela nel successivo giudizio di cognizione.
La consulenza tecnica preventiva, risponde ad una funzione di istruzione preventiva-oltre che conciliativa- con la conseguenza che la sua ammissibilità dipende una valutazione circa la successiva utilizzabilità del mezzo di prova nel giudizio di merito.
Pertanto essa non potrà essere ammessa, qualora alla luce di questioni preliminari o di merito, possa escludersi che nel giudizio a cognizione piena l’accertamento tecnico verrebbe disposto.
Per quanto concerne la funzione conciliativa della norma, essa non è attuabile quando l’oggetto della controversia è l’an debeatur, quindi le questioni giuridiche sono incerte e l’accoglimento dell’una o dell’altra tesi può condurre a risultati opposti.
Invero, presupposto di questo mezzo è che oggetto di contrasto sia ciò che in sede di cognizione piena potrebbe essere sottoposto a consulenza tecnica, secondo una valutazione ex ante, come nell’ipotesi in cui sia certa l’esistenza di un’obbligazione ma deve essere accertato il quantum ad essa riferibile.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli nell’ordinanza del 08.10.2021.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ATP EX ART. 696 CPC: NON È AMMISSIBILE PER ACCERTARE EVENTUALI INTERESSI USURARI E ANATOCISTICI
ESCLUSO IL PERICULUM IN QUANTO MANCA IL RISCHIO DI DISPERSIONE DELLE PROVE
Ordinanza | Tribunale di Teramo, Presidente Alessandro Iacoboni | 11.06.2018 |
ATP EX 696 BIS CPC: INAMMISSIBILE PER LA VERIFICA DI ANATOCISMO O NULLITÀ CONTRATTUALI
TALI QUESTIONI PRESUPPONGONO LA SOLUZIONE DI QUESITI GIURIDICI CHE NON POSSONO ESSERE DEMANDATI AL CTU
Ordinanza | Tribunale di Genova, Pres. Enrico Ravera | 10.05.2018 |
ATP 696-BIS CPC: INAMMISSIBILE IN CASO DI CONTRASTO SU QUESTIONI GIURIDICHE COMPLESSE
L’ACCERTAMENTO VERTENTE SU QUESTIONI DI DIRITTO NON PUÒ ESSERE DEMANDATO AL CONSULENTE TECNICO
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Margherita Libri | 16.02.2018l
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