Ai sensi dell’art. 11 octies del D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis, come convertito in legge) alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso (25 luglio 2021), deve essere applicato l’art. 125 sexies TUB e le relative disposizioni di Banca d’Italia, nella versione vigente al momento della sottoscrizione del contratto.
Ratione temporis, l’art. 125 sexies TUB stabiliva una netta distinzione tra costi recurring e upfront consentendo al consumatore di rimborsare in qualsiasi momento il finanziamento e di avere diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, sancendo il diritto al rimborso solo per i recurring essendo, invece, i costi upfront non ripetibili.
Non può essere utilmente invocata la Direttiva 2008/48/CE (come interpretata dalla sentenza “Lexitor”), in quanto questa non pare self executing e non può trovare diretta applicazione nei rapporti interprivatistici del nostro ordinamento.
Non ricorre alcuna fattispecie di nullità o vessatorietà delle clausole contrattuali che escludono la restituzione di somme riferite a servizi e attività preliminari, non potendosi ravvisare in materia alcun divieto di stipulare patti di esclusione di rimborsabilità degli oneri maturati, sempre che questi siano chiaramente indicati nella clausola stessa.
Questi i principi ribaditi dal Giudice di Pace di Genova, dott.ssa Daniela Bellingeri, con la sentenza n. 2161 del 25.11.2021.
Nel caso di specie, era accaduto che un mutuatario-consumatore citava in giudizio la banca, con la quale aveva stipulato un contratto di cessione del quinto pro solvendo poi estinto anticipatamente, chiedendo la condanna della stessa al rimborso delle spese sostenute per il periodo di vita residua del predetto, in ragione delle nuove coordinate in materia stabilite dalla sentenza “Lexitor”.
Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda, richiamando, da un lato, la recentissima riforma dell’art. 125 sexies TUB ad opera del “Decreto Sostegni bis” ed il relativo ambito di applicazione e, dall’altro, confermando che la Direttiva oggetto dell’interpretazione “Lexitor” non ha carattere “self executing” e non può trovare diretta applicazione nei rapporti interprivatistici del nostro ordinamento.
Nel caso di specie, il contratto era stato stipulato in data 18.06.2012 e, pertanto, doveva ritenersi sottoposto alla disciplina di cui all’art 125 sexies Tub (“vecchia” formulazione) ed alla relativa normativa secondaria di vigilanza, in virtù del principio tempus regit actum.
Secondo il Giudice di Pace genovese, l’anzidetta disciplina distingueva nettamente i costi c.d. recurring da quelli c.d. up-front: solo rispetto ai primi il consumatore aveva diritto al rimborso in qualsiasi momento con una riduzione del costo totale del credito.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Il Tribunale di Nola ribalta il verdetto ABF disapplicando i principi “Lexitor”
Ordinanza | Tribunale Di Nola, Gop Antonio Ruggiero | 08.11.2021
Il criterio di rimborso “all inclusive” si applicherà solo ai rapporti sorti dal 25 luglio 2021
Sentenza | Giudice di Pace di Torino, Giudice Maria Luisa Cultrera | 25.10.2021 | n.2631
CASO LEXITOR: l’attesa pronuncia del Collegio di Coordinamento ABF sul “nuovo art. 125 sexies TUB”
Per i vecchi contratti resta i
l rimborso dei soli costi “recurring”
Decisione | ABF, Collegio di coordinamento | 15.10.2021 | n.21676
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