In tema di rimborso di spese accessorie ai sensi dell’ art. 125 sexies TUB, l’art. 11-octies, comma 2, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n.73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 (“Decreto Sostegni bis”), limita ai soli contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della suddetta legge (25 luglio 2021) la restituzione dei costi senza distinzione alcuna (secondo i criteri Lexitor); per i contratti stipulati antecedentemente “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] le norme secondarie […] vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”, quindi gli oneri oggetto di restituzione sono circoscritti a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto, ovvero ai c.d. costi recurring.
La Direttiva 2008/48/CE, così interpretata dalla CGUE nel caso “Lexitor”, non può trovare diretta applicazione nei rapporti tra privati, in quanto priva della natura self -executing.
Questo il principio ribadito dal Giudice di Pace di Catania, dott. Pancrazio Claudio Gullotta nella sentenza n. 18 del 07.01.2022.
In particolare, tale pronuncia affronta nuovamente la dibattuta questione relativa alla restituzione dei costi in caso di estinzione anticipata, inserendosi a pieno titolo nell’ormai prevalente filone giurisprudenziale che afferma la ripetibilità dei soli costi recurring, all’indomani della riforma dell’art. 125 sexies TUB di cui al c.d. Decreto Sostegni bis.
Nel caso di specie un cliente, che aveva sottoscritto con la banca un contratto di finanziamento poi anticipatamente estinto, proponeva ricorso all’A.B.F. per ottenere la restituzione di tutte le spese sostenute: il Collegio, in tale occasione, riconosceva all’attore la ripetizione di tutti i costi, sia up front che recurring.
Seguiva decreto ingiuntivo ed opposizione da parte dell’Istituto mutuante.
Orbene, è ormai notorio come l’art. 125 sexies TUB, nella formulazione applicabile al caso di specie (contratto stipulato prima del 25 luglio 2021), prevedesse il diritto del consumatore ad ottenere la riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
Con la sentenza c.d. Lexitor , la Corte di Giustizia – interpretando l’art. 16.1 della direttiva 2008/48 – ha stabilito che il consumatore abbia diritto al rimborso sia dei costi legati alla stipula del contratto che di quelli legati alla sua durata. Non ha ritenuto più rilevante, quindi, la distinzione tra costi up front e recurring.
Si ricorda, per completezza espositiva, che gli oneri up front sono legati a prestazioni già esaurite al momento della conclusione del contratto, mentre i recurring attengono alle prestazioni rese dall’intermediario o da soggetti terzi coinvolti a vario titolo nell’operazione che attribuiscano al cliente un’utilità proporzionale alla durata del rapporto.
Il Giudice di Pace di Catania ha richiamato l’orientamento per il quale, non sussistendo un’applicazione diretta della direttiva in questione così come interpretata dalla Corte di Giustizia (in quanto se ne deve escludere la natura self executing) nel rapporto tra privati – e quindi tra le parti in causa – la questione deve essere disciplinata dalla normativa nazionale di recepimento.
Pertanto, trova applicazione la regola di cui all’art.125 sexies TUB, ai sensi del quale si ammette (solo oggi) la riduzione di tutti i costi, ma limitatamente ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della novella (art. 11octies D.L. n° 73/21, convertito in Legge n° 106/219).
Per i contratti stipulati anteriormente al 25 luglio 2021, invece, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies e le norme secondarie vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, con la conseguenza che gli oneri oggetto di restituzione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, per i contratti stipulati antecedentemente alla detta modifica legislativa, sono circoscritti a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto, ovvero ai c.d. costi recurring.
Per tali ragioni, il Giudice di Pace ha accolto l’opposizione della Banca, ribaltando il verdetto ABF e riconoscendo al cliente il solo rimborso dei costi recurring.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Il Tribunale di Nola ribalta il verdetto ABF disapplicando i principi “Lexitor”
Ordinanza | Tribunale Di Nola, Gop Antonio Ruggiero | 08.11.2021
Il criterio di rimborso “all inclusive” si applicherà solo ai rapporti sorti dal 25 luglio 2021
Sentenza | Giudice di Pace di Torino, Giudice Maria Luisa Cultrera | 25.10.2021 | n.2631
CASO LEXITOR: l’attesa pronuncia del Collegio di Coordinamento ABF sul “nuovo art. 125 sexies TUB”
Per i vecchi contratti resta il rimborso dei soli costi “recurring”
Decisione | ABF, Collegio di coordinamento | 15.10.2021 | n.21676
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